L’informativa privacy: i diritti dell’interessato al trattamento dati

Quante volte avrai firmato un’informativa privacy?
Quante volte l’avrai letta davvero?
In apparenza potrebbe sembrare solo una lista sconfinata di richieste sul trattamento dei propri dati personali eppure, in realtà, l’informativa contiene anche molte facoltà che il soggetto interessato (ossia colui che fornisce i propri dati) può esercitare.
Ancora una volta, per chi ha già seguito la mia rubrica, la fonte normativa di riferimento è il famoso GDPR, ossia il Regolamento europeo n.679 del 2016 che, agli artt. 15 e ss. , elenca i diritti dell’interessato.
Di seguito andremo ad analizzare i più rilevanti.

Il diritto di accesso (art.15 GDPR)

Il primo importante diritto da considerare è il diritto di accesso che, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, è inteso comeil diritto, in capo all’interessato, di richiedere al titolare del trattamento di prendere visione o di estrarre copia dei vari tipi di documenti a lui riferibili”.
Questa disposizione rientra nell’applicazione del più generale principio di trasparenza del trattamento dei dati personali, di qui la ragione del suo gratuito esercizio.
Se l’interessato richiede di accedere ai propri dati, il titolare ha l’onere di fornirgli la copia dei dati personali oggetto di trattamento nonché ulteriori informazioni, tra cui: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali trattati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; il periodo di conservazione dei dati personali.

Tempistiche
Quando l’interessato esercita il diritto di accesso al proprio fascicolo, il titolare è tenuto ad informarlo entro un mese dal ricevimento della richiesta e, in caso di ritardo, è obbligato a darne giustificazione precisando i motivi e comunicando la facoltà di proporre reclamo all’autorità garante o il ricorso all’autorità giudiziaria.

Il diritto di rettifica (art.16 GDPR)

Nell’ipotesi in cui i dati personali risultino inesatti, l’interessato ha la facoltà di rettificarli ottenendo l’integrazione dei dati incompleti oppure anche fornendo una dichiarazione integrativa.
N.B. Anche questo diritto deve esser reso esercitabile senza ingiustificato ritardo da parte del titolare del trattamento.

Il diritto di limitazione di trattamento (art.18 GDPR)

L’art. 18 del GDPR prevede che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento.
Ma in quali casi questa facoltà è esercitabile da parte dell’interessato?

• durante il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza dei dati personali qualora l’interessato ne abbia contestato l’esattezza;
• se il trattamento è illecito e l’interessato, anziché opporsi alla cancellazione dei dati personali chiede, invece, che ne sia limitato l’utilizzo;
• quando, benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• qualora l’interessato si sia opposto al trattamento dei suoi dati personali, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.


Il diritto di opposizione (art. 21 del GDPR)

Attribuisce all’interessato il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
A seguito dell’esercizio di tale diritto, il titolare potrà continuare a trattare i dati in suo possesso solo se dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR)

Ha come obiettivo quello di facilitare la circolazione, la copia o il trasferimento dei dati personali fra vari ambienti informatici senza impedimenti, favorendo la condivisione di dati personali fra titolari del trattamento sotto il controllo dell’interessato che esercita, in questo modo, una gestione diretta delle proprie informazioni personali.
Attraverso questo diritto, infatti, l’interessato ha la facoltà di ricevere in un formato strutturato e di uso comune i dati personali che lo riguardano forniti ad un titolare del trattamento in modo tale da poterli trasmettere ad un altro titolare del trattamento.
N.B. Una volta che sia dato seguito alla richiesta di portabilità, il titolare non è responsabile del trattamento effettuato dal singolo interessato o da un’altra società che riceva i dati in questione.

Ma arriviamo adesso all’analisi di uno dei diritti più importanti e discussi previsto dal GDPR per via delle gravi ripercussioni che il suo mancato esercizio può comportare nel mondo fluido e senza confini del web: il diritto all’oblio.

Ai sensi dell’art. 17 del suddetto regolamento “l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo”.
Il diritto all’oblio si configura, così, come il diritto ad “essere dimenticati” relativamente ai dati risalenti nel tempo, con riguardo, soprattutto, ai precedenti giudiziari o ad eventuali condanne penali.
Affinché l’interessato possa esercitare il diritto all’oblio, occorre che si verifichi uno dei requisiti indicati dallo stesso art. 17 del GDPR:

• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
• l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
• l’interessato si oppone al trattamento (esercita quindi il diritto di opposizione, ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del GDPR, oppure perché i dati sono trattati per finalità di marketing diretto, ai sensi dell’art. 21, paragrafo 2, del GDPR);
• i dati personali sono stati trattati illecitamente;
• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
• i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori.

La tutela del diritto all’oblio è considerata una espressione del diritto alla riservatezza, nell’accezione di diritto a veder “restaurata la propria intimità”.
Restano escluse dal diritto all’oblio le ipotesi in cui il trattamento dei dati è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 17, paragrafo 3, de GDPR).

Un po’ di giurisprudenza…

La prima formale esplicazione della sussistenza del diritto all’oblio quale espressione del diritto alla privacy si è avuta con la decisione Google Spain del 2014 (Google Spain contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González) in cui la Corte di Giustizia si è pronunciata in riferimento a vicende personali diffuse online che non siano più di pubblico interesse. In particolare, la Corte ha stabilito che sia meritevole di tutela l’interesse del soggetto a eliminare dagli elenchi dei risultati delle ricerche le pagine che ospitano contenuti pregiudizievoli nella circostanza in cui sia trascorso un significativo lasso di tempo dalla pubblicazione della notizia.
La tutela è apprestata anche nel caso in cui la pagina internet indicizzata contenente l’informazione non venga rimossa dal sito sorgente con la conseguenza che il motore di ricerca può essere obbligato alla rimozione dei dati personali anche se i siti sorgente non li hanno rimossi.
L’aspetto rilevante di tale pronuncia, inoltre, riguarda la facoltà di ogni soggetto si richiedere la rimozione dall’indice di Google di informazioni “inadeguate, non pertinenti, o non più pertinenti, ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono stati trattati e al tempo trascorso”.
Infatti, ad avviso della Corte:


i diritti fondamentali prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse del pubblico ad accedere all’informazione in occasione di una ricerca concernente il nome di una determinata persona”.

Per una lettura integrale di quest’importantissima sentenza si rimanda al seguente link:

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/CGUE+C-131+12+GoogleSpain-Sentenza.pdf