Alle soglie della quarta rivoluzione industriale, il ruolo dell’intelligenza artificiale (IA) nel medio e lungo termine sarà sempre più preponderante, con una conseguente difficile delimitazione del confine tra uomo e macchina. L’obiettivo è ridurre le tempistiche di produzione accrescendone la qualità attraverso la minimizzazione dell’errore. Ragion per cui la spinta verso una regolamentazione uniforme è diventata improcrastinabile.

Abbiamo già sviluppato alcuni aspetti in merito all’impatto dell’IA sul diritto d’autore, e di come questo diritto, data la natura personalistica, porti ad escludere la tutela per le opere generate dall’IA, prediligendo invece una disciplina ad hoc, come i diritti sui generis. Attualmente l’intelligenza artificiale è uno strumento al pari di una macchina da presa o di una macchina fotografica. Questa visione statica sta però lasciando il posto a una dinamicità rappresentata da un uso sempre più massiccio di questa tecnologia nell’industria creativa (opere d’arte, musica, cinema) e non solo.

In questo articolo affrontiamo tre questioni collegate: se all’IA possa essere riconosciuta una personalità giuridica, chi risponda del danno che essa cagiona e quali modelli di attribuzione della responsabilità siano stati proposti a livello europeo. In coda, una nota aggiornata su come il legislatore ha poi effettivamente deciso.

Intelligenza artificiale e personalità giuridica: il dibattito

In conseguenza del crescente grado di autonomia acquisito dalle macchine dotate di IA, grazie al machine learning e al lavoro di esperti che nel perfezionamento del “cervello elettronico” stanno rendendo possibile una maggiore rispondenza con quello umano, sono sempre più frequenti i dibattiti in tema di personalità giuridica.

Sebbene risulti difficile accettare che una macchina possa ottenere un tale riconoscimento, bisogna ammettere che siamo alle soglie di una quarta rivoluzione industriale e questa porterà con sé, come già è accaduto in passato, importanti cambiamenti. La stessa Commissione Europea nel maggio del 2018 ha ammesso che le macchine sono e saranno sempre più interconnesse, autonome e “capaci di pensare”. Ed è proprio quest’ultima attitudine che forse consentirà, nella tutela delle opere create dall’IA, di fare un ulteriore passo avanti.

Seguendo la linea di alcuni studiosi, l’unica forma di personalità giuridica che l’UE dovrebbe conferire alle macchine dotate di IA è quella che viene riconosciuta alle aziende. Tuttavia, un modello giuridico simile, più che riconoscere diritti a un non umano, mirerebbe ad associarli a questi soggetti in termini di responsabilità, ove emergano problemi o danni. Interessante, in tal senso, è la mozione della deputata lussemburghese al Parlamento Europeo Mady Delvaux, la quale ha presentato una proposta per l’adozione di un sistema normativo comune nel settore della robotica che mira al riconoscimento della personalità giuridica dei robot, della loro responsabilità civile verso terzi e dell’obbligo di versamenti previdenziali per il lavoro svolto [1].

Intelligenza artificiale e responsabilità: i pericoli legati alla scarsa comprensibilità degli algoritmi

Se da un lato abbiamo coloro che spingono verso una personalità “elettronica”, dall’altro vi è chi vi si oppone. Come sostenuto da Noel Sharkey, professore emerito di intelligenza artificiale e robotica all’Università di Sheffield, in merito alla posizione del Parlamento Europeo, questo riconoscimento sarebbe un “modo subdolo dei produttori di scappare dalle loro responsabilità” per le azioni commesse dalle loro macchine. Ad avviso di chi scrive sembrerebbe irreale che una macchina possa pagare per i danni commessi; seguendo però la linea di pensiero di alcuni esperti e la guida delle Risoluzioni europee, forse non appare così impossibile.

Si può parlare di personalità giuridica elettronica?

Alla luce di quanto esposto, si comprende come la personalità elettronica richiesta dai sostenitori all’interno del Parlamento Europeo abbia ancora molta strada da percorrere. Si dovrà tener conto delle questioni relative alla responsabilità del produttore, dell’utilizzatore, del programmatore, e al nesso di causalità ed eventuali responsabilità concorrenti. Bisognerà comprendere la ratio della Risoluzione del 2017 e dei vari interventi in materia per capire che forse la resistenza verso questa attribuzione deriva da una cattiva interpretazione: la ratio sottesa a tale scelta riguarda l’uomo e non la macchina, e mira a garantire il bilanciamento e il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

In una società sempre più basata sul rapporto tra IA e uomo serve prima di tutto un intervento di natura etica che faccia da apripista ai successivi interventi giuridici in materia. Tale esigenza ha trovato risposta nella proposta avanzata nella Risoluzione del 2017, ossia nella realizzazione di un codice etico-deontologico nel settore dell’IA. Si ritiene che il riconoscimento di una personalità elettronica sia ancora ben lontano, essendo diversi gli interessi in gioco e soprattutto dovendo ben definire, in termini giuridici, la questione della responsabilità.

Chi è il responsabile di un danno cagionato da un’intelligenza artificiale?

Un’altra questione fondamentale riguarda il regime della responsabilità civile per i danni causati dall’IA, per la quale il Parlamento ritiene che sia necessario un intervento legislativo che vada a colmare il gap normativo in materia. Questo potenziale strumento dovrà poggiare su alcuni principi che si riflettono sulla non limitazione della tipologia e dell’entità del danno risarcibile e del risarcimento del danno provocato dall’IA.

Questa prospettiva ha condotto a una scissione in dottrina sia a livello nazionale che sovranazionale. Da un lato vi è chi incentiva la configurazione di profili di responsabilità in capo ai sistemi di IA; dall’altro, i rappresentanti delle Istituzioni e altra parte della dottrina hanno respinto una tale previsione in quanto troppo futurista e bisognosa di una propedeutica definizione della questione sul piano etico e morale.

Appare lecito chiedersi, ove la fattispecie lesiva si configuri, a carico di chi debba essere imputata la responsabilità e l’eventuale risarcimento del danno. Per chiarire questo aspetto dobbiamo considerare che allo stato attuale gli errori possono essere generati da due tipi di IA.

  • L’IA governata dall’uomo: la macchina usa un modello stabilito dal programmatore. In questo caso la problematica è di facile soluzione, in quanto questa tecnologia è considerata solo uno strumento e non un agente. La responsabilità ricadrebbe su tutti coloro che hanno contribuito alla sua produzione e si richiederebbe “una semplice prova del danno avvenuto e l’individuazione del nesso di causalità tra il funzionamento lesivo del robot e il danno subito dalla parte lesa” [2].
  • L’IA implementata su tecnologie di machine learning e deep learning: parliamo di un’intelligenza artificiale altamente automatizzata, per cui l’accertamento del danno conseguente all’errore dovrebbe essere sottoposto a una disciplina ad hoc che integri o sostituisca la disciplina della responsabilità per danno da prodotto difettoso.

Le implicazioni giuridiche emergono proprio in ragione di quest’ultima ipotesi. Alla luce di un’IA automatizzata, le relazioni contrattuali andranno analizzate in un’ottica completamente diversa. Prima di tutto i fattori da valutare non saranno più soggettivi (la diligenza del buon padre di famiglia, la stanchezza, la precisione) ma oggettivi. La prestazione contrattuale che vede coinvolta l’IA è sempre “perfetta”: a un danno corrisponde uno specifico errore, ad esempio l’errata configurazione, e a uno specifico input corrisponde uno specifico output. Se questo dovesse discostarsi dal risultato atteso, provocherebbe un danno economico.

Soggetti potenzialmente coinvolti

La società produttrice dell’IA. Le aziende stanno investendo enormi quantità di denaro e manodopera nello sviluppo, nell’istruzione e nella manutenzione dei sistemi di IA. A fronte di questo cospicuo investimento, che prevede anche la collaborazione di professionisti atti a minimizzare l’errore, eventuali danni fanno emergere la responsabilità civile da prodotto difettoso. Si pensi al caso dell’investitore di Hong Kong che aveva affidato la gestione delle proprie attività in Borsa a un sistema di intelligenza artificiale, con perdite apparentemente pari a 20 milioni di dollari in un solo giorno; l’investitore ha agito giudizialmente nei confronti della società di investimenti che aveva adottato il sistema di IA [3].

Il programmatore. Considerato la mente dietro l’algoritmo, il programmatore è colui che istruisce la macchina, governando completamente l’output. Tuttavia, oggi i sistemi di IA sono sempre più autonomi, a tal punto che difficilmente il programmatore riuscirà a prevedere la realizzazione di un determinato output. Questa relazione tra autonomia dell’IA e programmatore, in termini di responsabilità, è ben riassunta al punto 56 della Risoluzione: “quanto maggiore è la capacità di apprendimento o l’autonomia di un robot e quanto maggiore è la durata della formazione di un robot, tanto maggiore dovrebbe essere la responsabilità del suo formatore” [4]. Dunque un eventuale danno dovrà essere valutato in relazione all’istruzione ricevuta, tenendo conto di quanto questa abbia inciso sulla configurazione del danno stesso.

A fronte di un danno, i soggetti coinvolti, produttore e programmatore, potrebbero argomentare che al momento della produzione dell’IA il danno scaturente dall’errore era imprevedibile, configurandosi solo successivamente in fase di istruzione da parte dell’utilizzatore. Questa conclusione aumenta l’incertezza giuridica con un conseguente stallo nella risoluzione della questione. In assenza di un’adeguata e uniforme legislazione, l’autorità competente non avrà altra scelta che ricorrere ai principi generali di responsabilità, con un’interpretazione evolutiva (forzata) della normativa in materia. Il gap potrebbe essere dunque colmato con l’adozione di modelli di responsabilità che si conformino alle esigenze del caso.

Responsabilità oggettiva e intelligenza artificiale: i modelli di attribuzione

Definiti i soggetti che risponderanno per eventuali errori, bisogna richiamare in causa la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2017. Questo intervento, tra i vari obiettivi, tenta di trovare una soluzione valida per sopperire al momentaneo gap normativo in tema di danno derivante dai sistemi di intelligenza artificiale.

Poiché procedere a un’interpretazione evolutiva nella risoluzione delle singole fattispecie non appare una soluzione agevole, il Parlamento Europeo ha scisso la responsabilità del produttore per il malfunzionamento dell’algoritmo (strict liability del produttore) dalla responsabilità per i robot dotati di autonomia (assicurazione obbligatoria e fondo di risarcimento).

Strict liability da prodotto difettoso

In materia di responsabilità è intervenuta anche la Commissione Europea con la “Relazione sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale, dell’Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità” (COM(2020)0064), al fine di garantire “che tutti i prodotti e servizi, compresi quelli che integrano le tecnologie digitali emergenti, funzionino in modo sicuro, affidabile e costante e che vi siano rimedi efficaci in caso di danni”, e di comprendere quali implicazioni giuridiche possano emergere in materia di responsabilità e sicurezza.

Mancando un’armonizzazione a livello nazionale ed europeo, attualmente il quadro normativo è composto da quattro direttive:

  • la Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine), che disciplina i requisiti di salute e sicurezza da rispettare in sede di progettazione e costruzione delle macchine ai fini della commercializzazione;
  • la Direttiva 2001/95/CE, sulla sicurezza generale dei prodotti immessi sul mercato e destinati al consumo;
  • la Direttiva 1999/44/CE, posta a tutela dei consumatori, che disciplina i diritti e le garanzie loro spettanti in relazione ai prodotti;
  • la Direttiva 85/374/CEE, che ha armonizzato la responsabilità del produttore per prodotti difettosi.

Ove i danni siano collegabili al difetto di fabbricazione, l’onere della prova ai fini del risarcimento graverà sul danneggiato, il quale dovrà dimostrare, in caso di danno fisico o materiale, il difetto e il nesso di causalità. Il produttore potrà a sua volta dimostrare che il danno non gli è imputabile in quanto l’errore era imprevedibile.

Quest’ultima soluzione rinviene la propria raison d’être in una normativa ad hoc che tenga conto delle variabili scaturenti dall’utilizzo di questa tecnologia e che sia rispondente alla prima legge della robotica: “un robot non può recar danno a un essere umano, né permettere che, a causa della propria negligenza, un essere umano patisca danno”. Considerando che le leggi di Asimov devono essere rivolte ai progettisti, ai fabbricanti e agli utilizzatori di robot (Risoluzione del Parlamento Europeo 2017), è fondamentale che, a prescindere dall’orientamento seguito in futuro, questa tecnologia e i diritti posti a tutela siano tesi al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.

Gestione dei rischi

Un altro possibile modello da seguire è la disciplina della “gestione dei rischi”. In questo caso il regime di responsabilità oggettiva applicato ai sistemi di IA tiene conto di colui che deve “minimizzare i rischi e ridurre l’impatto negativo”. Pertanto la valutazione della responsabilità dovrà essere proporzionata all’effettivo livello di istruzioni impartite ai robot [5].

Accanto a questo regime di responsabilità, sulla scia della Risoluzione del Parlamento Europeo, bisogna considerare due ulteriori previsioni.

  • Un’assicurazione obbligatoria. Si tratta di una tutela assicurativa in grado di soddisfare la parte danneggiata, attraverso un sistema obbligatorio di assicurazione alimentato dalla ricchezza che l’IA produce nel corso della sua “esistenza”, ma anche di tutelare la società produttrice, ove il danno non sia ad essa imputabile. Questa prospettiva appare più sensata per quei sistemi che si avvalgono di IA autonoma, dove l’incidenza umana dopo le istruzioni iniziali è pressoché minima, se non azzerata. Si pensi alle auto altamente computerizzate, come una Tesla.
  • Un fondo di risarcimento “generale” per tutti i sistemi di IA automatizzati, o un fondo “individuale” per ogni categoria di macchine intelligenti. I contributi potranno essere versati una tantum a seguito dell’immissione sul mercato dell’IA, oppure periodicamente durante l’esistenza e l’utilizzazione della macchina.

L’istituzione di questo fondo richiederà necessariamente l’intervento del Parlamento nella creazione di un “sistema di immatricolazione individuale”. Ogni macchina intelligente sarà dotata di un proprio numero di immatricolazione e iscritta in un apposito registro. Ai fini della trasparenza, questo consentirà di essere informati sulla natura del fondo, sui limiti della responsabilità in caso di danni alle cose, sui nomi e sulle funzioni dei contributori e su tutte le altre informazioni pertinenti.

In conclusione, appare logico orientarsi sulla gestione dei rischi. Il ricorso a questi strumenti permetterebbe al produttore, al programmatore e al proprietario di godere di una responsabilità limitata [5], e allo stesso tempo il danneggiato soddisferà il suo diritto al risarcimento bypassando l’annosa difficoltà di individuare il soggetto a cui imputare la responsabilità. Tutto questo richiederà un intervento a livello europeo che disciplini interamente la materia; solo così l’innovazione tecnologica potrà continuare la sua ascesa. Diversamente la produzione e l’adozione dell’IA potrebbero subire una battuta d’arresto.

Come è andata a finire: dalla personalità elettronica all’AI Act

Nota aggiornata a settembre 2026. Le sezioni precedenti riflettono lo stato del dibattito nel 2020 e le manteniamo così, perché documentano le premesse da cui è partito il legislatore europeo. Quello che è successo dopo è, in sintesi, questo.

La personalità giuridica elettronica non è mai stata introdotta. L’Unione ha scelto la strada opposta: l’intelligenza artificiale resta un prodotto e un’attività da regolare, non un soggetto. Il Regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, in vigore dal 1° agosto 2024 con applicazione scaglionata, adotta un approccio basato sul rischio e pone obblighi in capo a fornitori e utilizzatori (deployer) dei sistemi, con divieti per le pratiche inaccettabili e requisiti stringenti per i sistemi ad alto rischio. L’AI Act però non disciplina la responsabilità civile: chi paga per il danno resta una questione affidata ad altri strumenti.

Su quel fronte la risposta è arrivata dalla nuova Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che sostituisce la Direttiva 85/374/CEE citata sopra. La novità principale è che software e sistemi di intelligenza artificiale rientrano espressamente nella nozione di prodotto, e l’onere della prova a carico del danneggiato viene alleggerito attraverso presunzioni di difettosità e di nesso causale, anche per tenere conto dell’opacità degli algoritmi. Gli Stati membri devono recepirla entro il 9 dicembre 2026. La proposta parallela di una direttiva specifica sulla responsabilità da IA, presentata dalla Commissione nel 2022, è stata invece ritirata nel 2025.

Il fondo di risarcimento, il registro di immatricolazione dei robot e l’assicurazione obbligatoria generalizzata proposti nel 2017 non sono stati adottati. Del quadro di direttive descritto sopra, la direttiva macchine è stata sostituita dal Regolamento (UE) 2023/1230 e la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti dal Regolamento (UE) 2023/988. In sostanza il modello prescelto è proprio quello della strict liability da prodotto difettoso, aggiornato per la nuova tecnologia, integrato dagli obblighi di compliance dell’AI Act.

Per approfondire l’applicazione pratica di queste regole, si vedano la nostra pagina dedicata alla consulenza legale sull’intelligenza artificiale e l’articolo su intelligenza artificiale e processo penale.


[1] A. Valeriani, Diritto e intelligenza artificiale dei robot: verso una rivoluzione giuridica?
[2] AA.VV., Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, a cura di F. Pizzetti, Giappichelli, Torino 2018.
[3] G. Coraggio, Chi paga se rompe il robot?, Wired, 5 febbraio 2020.
[4] L. Palazzani, Tecnologie dell’informazione e intelligenza artificiale: sfide etiche al diritto, Edizioni Studium, 2020.
[5] E. Muri, La responsabilità ed il risarcimento del danno causato da algoritmo.

Articolo a cura della Dott.ssa Angela Patalano (2020), con nota di aggiornamento dello Studio (2026).

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Angela Patalano
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