Diritto d'autore - direttiva - pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Ecco il testo integrale del Decreto Legislativo che cambia il diritto d’autore in Italia

La Direttiva Copyright 790/2019 emanata dal Parlamento Europeo è stata, dopo numerosi discussioni e compromessi, alla fine attuata anche in Italia.
Le nuove norme sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 27 Novembre ed entreranno in vigore dal prossimo 12 dicembre.

Di seguito, il testo integrale del Decreto Legislativo intitolato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE“

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020  e,  in
particolare, l'articolo 9; 
  Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela  giuridica  delle  banche  di
dati; 
  Vista  la  direttiva  2001/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni  aspetti
del  diritto  d'autore  e  dei  diritti   connessi   nella   societa'
dell'informazione; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/790  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e  sui  diritti
connessi nel mercato unico  digitale  e  che  modifica  le  direttive
96/9/CE e 2001/29/CE; 
  Vista la legge 22 aprile  1941,  n.  633,  recante  protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; 
  Vista la legge 22  novembre  1973,  n.  866,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione internazionale relativa alla  protezione
degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi  e
degli organismi di radiodiffusione, firmata  a  Roma  il  26  ottobre
1961; 
  Vista la  legge  20  giugno  1978,  n.  399,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione di Berna per la protezione  delle  opere
letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886,  completata  a
Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a  Berlino  il  13  novembre  1908,
completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta  a  Roma  il  2  giugno
1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967  e
a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
gennaio 2014, recante riordino della materia del diritto connesso  al
diritto  d'autore,  di  cui  alla  legge  22  aprile  1941,  n.  633,
pubblicato nella Gazzetta della Repubblica  italiana  n.  102  del  5
maggio 2014; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della cultura, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della  giustizia   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633  recante  «Protezione
  del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» 
 
  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 18-bis, comma 5, ultimo periodo, le  parole  «con
la  procedura  di  cui  all'articolo  4   del   decreto   legislativo
luogotenenziale  20  luglio  1945,  n.  440»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo
le procedure previste  da  apposito  regolamento  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione»; 
    b) dopo l'articolo 32-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 32-quater. - 1. Alla scadenza della durata di  protezione  di
un'opera delle arti visive, anche come individuate all'articolo 2, il
materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera  non  e'
soggetto  al  diritto  d'autore  o  a  diritti  connessi,  salvo  che
costituisca un'opera originale.  Restano  ferme  le  disposizioni  in
materia  di  riproduzione  dei  beni  culturali  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»; 
    c) al Titolo I, Capo IV, Sezione II, della legge 22 aprile  1941,
n. 633, dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente: 
  «Art. 43-bis. - 1.  Agli  editori  di  pubblicazioni  di  carattere
giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, sono
riconosciuti  per  l'utilizzo  online  delle  loro  pubblicazioni  di
carattere giornalistico da  parte  di  prestatori  di  servizi  della
societa' dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett.  b),
del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, comprese le imprese
di media  monitoring  e  rassegne  stampa,  i  diritti  esclusivi  di
riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16. 
  2. Per pubblicazione  di  carattere  giornalistico  si  intende  un
insieme composto principalmente  da  opere  letterarie  di  carattere
giornalistico, che puo' includere altre opere e  materiali  protetti,
come fotografie o videogrammi,  e  costituisce  un  singolo  elemento
all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata,
recante un titolo  unico,  quale  un  quotidiano  o  una  rivista  di
interesse generale o specifico,  con  la  funzione  di  informare  il
pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo
di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilita' editoriale  e
il controllo di un editore o di un'agenzia di  stampa.  Ai  fini  del
presente articolo le pubblicazioni periodiche a  fini  scientifici  o
accademici non sono  considerate  quali  pubblicazioni  di  carattere
giornalistico. 
  3. Per editori  di  pubblicazioni  di  carattere  giornalistico  si
intendono i soggetti che,  sia  in  forma  singola  che  associata  o
consorziata, nell'esercizio di  un'attivita'  economica,  editano  le
pubblicazioni di cui al comma 2, anche se stabiliti in un altro Stato
membro. 
  4. Sono fatti salvi in  ogni  caso  i  diritti  riconosciuti  dalla
presente legge a favore  degli  autori  e  degli  altri  titolari  di
diritti  concernenti  opere  o  altri  materiali   inclusi   in   una
pubblicazione a  carattere  giornalistico,  compreso  il  diritto  di
sfruttarli anche in forme diverse  dalla  pubblicazione  a  carattere
giornalistico. 
  5. Quando un'opera o altri materiali protetti sono inclusi  in  una
pubblicazione di carattere giornalistico sulla base  di  una  licenza
non esclusiva, i diritti  di  cui  al  comma  1  non  possono  essere
invocati per impedire  l'utilizzo  da  parte  di  altri  utilizzatori
autorizzati o per impedire l'utilizzo di opere o di  altri  materiali
la cui protezione sia scaduta. 
  6. I diritti di cui al comma 1 non sono  riconosciuti  in  caso  di
utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni  di  carattere
giornalistico da parte  di  singoli  utilizzatori,  ne'  in  caso  di
collegamenti ipertestuali o  di  utilizzo  di  singole  parole  o  di
estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico. 
  7.  Per  estratto  molto  breve  di  pubblicazione   di   carattere
giornalistico si intende qualsiasi porzione di tale pubblicazione che
non  dispensi  dalla  necessita'   di   consultazione   dell'articolo
giornalistico nella sua integrita'. 
  8.  Per  l'utilizzo  online  delle   pubblicazioni   di   carattere
giornalistico   i    prestatori    di    servizi    della    societa'
dell'informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1  un  equo
compenso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente   disposizione,   l'Autorita'   per   le   garanzie    nelle
comunicazioni adotta un regolamento per l'individuazione dei  criteri
di riferimento per la determinazione dell'equo  compenso  di  cui  al
primo periodo, tenendo conto, tra l'altro del numero di consultazioni
online dell'articolo, degli anni di attivita' e della  rilevanza  sul
mercato degli editori di cui al comma 3 e del numero  di  giornalisti
impiegati, nonche' dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e
infrastrutturali da entrambe  le  parti,  e  dei  benefici  economici
derivanti,  ad  entrambe  le  parti,  dalla  pubblicazione  quanto  a
visibilita' e ricavi pubblicitari. 
  9. La negoziazione, per la stipula del contratto avente ad  oggetto
l'utilizzo dei diritti di cui al comma 1, tra i prestatori di servizi
della  societa'  dell'informazione,  comprese  le  imprese  di  media
monitoring e rassegne stampa, e gli editori di cui  al  comma  3,  e'
condotta tenendo conto anche dei criteri definiti dal regolamento  di
cui al comma 8. Nel corso della negoziazione i prestatori di  servizi
delle societa' dell'informazione  non  limitano  la  visibilita'  dei
contenuti degli editori nei risultati  di  ricerca.  L'ingiustificata
limitazione di tali contenuti nella fase delle trattative puo' essere
valutata ai fini della verifica del rispetto  dell'obbligo  di  buona
fede di cui all'articolo 1337 del codice civile. 
  10. Fermo restando il  diritto  di  adire  l'autorita'  giudiziaria
ordinaria di cui al comma 11, se entro trenta giorni dalla  richiesta
di avvio  del  negoziato  di  una  delle  parti  interessate  non  e'
raggiunto un accordo  sull'ammontare  del  compenso,  ciascuna  delle
parti  puo'  rivolgersi   all'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni per la determinazione dell'equo compenso,  esplicitando
nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta  giorni
dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte,  pur
regolarmente convocata non  si  e'  presentata,  l'Autorita'  indica,
sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al  comma  8,
quale delle proposte economiche formulate  e'  conforme  ai  suddetti
criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna  delle  proposte,
indica d'ufficio l'ammontare dell'equo compenso. 
  11. Quando, a seguito della determinazione  dell'equo  compenso  da
parte dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  le  parti
non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte puo' adire
la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa,
competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 27 giugno  2003,  n.  168,  anche  al  fine  di  esperire
l'azione di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. 
  12. I  prestatori  di  servizi  della  societa'  dell'informazione,
comprese le imprese di  media  monitoring  e  rassegne  stampa,  sono
obbligati  a  mettere  a  disposizione,  su  richiesta  della   parte
interessata, anche tramite gli organismi  di  gestione  collettiva  o
entita' di gestione indipendenti di cui  al  decreto  legislativo  15
marzo 2017 n. 35, qualora mandatari, o dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni,  i  dati  necessari  a  determinare  la  misura
dell'equo  compenso.  L'adempimento  dell'obbligo  di  cui  al  primo
periodo non esonera gli editori di cui al comma 3 dal rispetto  della
riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale
e finanziario di  cui  sono  venuti  a  conoscenza.  Sull'adempimento
dell'obbligo di informazione  a  carico  dei  prestatori  di  servizi
vigila l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.  In  caso  di
mancata  comunicazione  di  tali  dati  entro  trenta  giorni   dalla
richiesta  ai  sensi  del  primo  periodo,  l'Autorita'  applica  una
sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente
fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio
chiuso  anteriormente  alla  notifica  della  contestazione.  Per  le
sanzioni amministrative di  cui  al  quarto  periodo  e'  escluso  il
beneficio del pagamento in misura ridotta previsto  dall'articolo  16
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  13. Gli editori di cui  al  comma  3,  sia  in  forma  singola  che
associata o  consorziata,  riconoscono  agli  autori  degli  articoli
giornalistici una quota, compresa tra il 2  per  cento  e  il  5  per
cento, dell'equo compenso di cui al comma 8, da  determinare,  per  i
lavoratori autonomi, su base  convenzionale.  Per  i  lavoratori  con
rapporto di lavoro subordinato tale  quota  puo'  essere  determinata
mediante accordi collettivi. 
  14. I diritti di cui al presente articolo si  estinguono  due  anni
dopo la pubblicazione dell'opera  di  carattere  giornalistico.  Tale
termine e' calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno  successivo
alla data di pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico. 
  15. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si  applicano
alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima
volta anteriormente al 6 giugno 2019. 
  16. Ai diritti di cui al  comma  1  si  applicano  le  disposizioni
relative alle eccezioni e alle limitazioni previste dal  Capo  V  del
Titolo I, alle misure tecnologiche di protezione previste dal  Titolo
II-ter, alle difese e sanzioni giudiziarie di cui  al  Capo  III  del
Titolo III, nonche' l'articolo 2 della  legge  20  novembre  2017  n.
167.»; 
    d) all'articolo 44, le parole «ed il  direttore  artistico»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  il   direttore   artistico   e   il
traduttore»; 
    e) all'articolo 46, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «Gli autori  del  soggetto  e  della  sceneggiatura,  il  direttore
artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio  e
i traduttori, nonche' gli artisti interpreti e esecutori,  primari  e
comprimari,  inclusi  i  doppiatori,  hanno  diritto  a  ricevere  un
ulteriore compenso in  misura  percentuale  sugli  incassi  derivanti
dalle   proiezioni   pubbliche   dell'opera.   Tale    compenso    e'
irrinunciabile e le relative forme  ed  entita'  sono  stabilite  con
accordi tra le categorie interessate.». 
    f) all'articolo 46-bis: 
      1) al comma 1, le parole «un  equo  compenso»  sono  sostituite
dalle seguenti «un compenso adeguato e proporzionato»; 
      2) al comma 3, le parole «un  equo  compenso»  sono  sostituite
dalle seguenti «un compenso adeguato e proporzionato»; 
      3) al comma 4, le parole «con la procedura di cui  all'articolo
4 del decreto legislativo luogotenenziale 20  luglio  1945,  n.  440»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni secondo le procedure previste da  apposito  regolamento
da adottare  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente disposizione»; 
    g) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Gli istituti di tutela  del  patrimonio  culturale  di  cui
all'articolo 70-ter, comma 3, per finalita' di conservazione e  nella
misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e
realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti  in
modo permanente nelle  loro  raccolte,  in  qualsiasi  formato  e  su
qualsiasi supporto. E' nulla qualsiasi pattuizione avente ad  oggetto
limitazioni o esclusioni di tale diritto.»; 
    h) all'articolo 69-quater, il comma 12 e' abrogato; 
    i) dopo l'articolo 70, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 70-bis. - 1. Sono  liberi  il  riassunto,  la  citazione,  la
riproduzione, la traduzione e l'adattamento di brani o  di  parti  di
opere e di altri materiali e la loro  comunicazione  al  pubblico  se
effettuati  con  mezzi   digitali,   esclusivamente   per   finalita'
illustrative ad uso didattico,  nei  limiti  di  quanto  giustificato
dallo  scopo   non   commerciale   perseguito,   nonche'   sotto   la
responsabilita' di un istituto di istruzione, nei suoi  locali  o  in
altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo  al
personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti  iscritti
al corso di studi  in  cui  le  opere  o  gli  altri  materiali  sono
utilizzati. 
  2. Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti
di opere e di altri materiali e la  loro  comunicazione  al  pubblico
sono sempre accompagnati dalla menzione del  titolo  dell'opera,  dei
nomi  dell'autore,  dell'editore  e  del  traduttore,  qualora   tali
indicazioni figurino sull'opera. 
  3. L'eccezione di cui al  comma  1  non  si  applica  al  materiale
destinato principalmente al mercato dell'istruzione e agli spartiti e
alle partiture musicali quando sono disponibili sul mercato opportune
licenze volontarie che autorizzano gli utilizzi ivi previsti e quando
tali licenze rispondono alle necessita' e specificita' degli istituti
di istruzione e sono da questi facilmente conoscibili ed accessibili. 
  4. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di  cui  al  comma  1
aventi luogo in Italia da parte di un istituto di istruzione  che  ha
sede in un altro Stato membro si intendono effettuati  esclusivamente
nel suddetto Stato membro. 
  5. Sono nulle  le  pattuizioni  contrarie  a  quanto  previsto  dal
presente articolo. 
  Art. 70-ter. - 1.  Sono  consentite  le  riproduzioni  compiute  da
organismi  di  ricerca  e  da  istituti  di  tutela  del   patrimonio
culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini  dell'estrazione
di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in  reti
o banche di dati cui  essi  hanno  lecitamente  accesso,  nonche'  la
comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove  espressi  in
nuove opere originali. 
  2. Ai fini della presente legge per estrazione di testo e  di  dati
si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi
quantita' di testi, suoni,  immagini,  dati  o  metadati  in  formato
digitale con lo scopo  di  generare  informazioni,  inclusi  modelli,
tendenze e correlazioni. 
  3. Ai  fini  della  presente  legge  per  istituti  di  tutela  del
patrimonio culturale  si  intendono  le  biblioteche,  i  musei,  gli
archivi, purche'  aperti  al  pubblico  o  accessibili  al  pubblico,
inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli  organismi
di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonche'  gli
istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e  gli
organismi di radiodiffusione pubblici. 
  4. Ai fini della  presente  legge,  per  organismi  di  ricerca  si
intendono le  universita',  comprese  le  relative  biblioteche,  gli
istituti di ricerca  o  qualsiasi  altra  entita'  il  cui  obiettivo
primario e' quello di condurre attivita' di ricerca scientifica o  di
svolgere attivita' didattiche che includano la  ricerca  scientifica,
che alternativamente: 
    a) operino senza scopo di lucro  o  il  cui  statuto  prevede  il
reinvestimento degli utili nelle attivita'  di  ricerca  scientifica,
anche in forma di partenariato pubblico-privato; 
    b) perseguano una finalita' di interesse pubblico riconosciuta da
uno Stato membro dell'Unione europea. 
  5. Non si considerano organismi di  ricerca  quelli  sui  quali  e'
esercitata da imprese commerciali un'influenza determinante  tale  da
consentire un accesso su base  preferenziale  ai  risultati  generati
dalle attivita' di ricerca scientifica. 
  6. Le copie di opere o di altri materiali realizzate in conformita'
al comma 1 sono memorizzate con un adeguato livello  di  sicurezza  e
possono essere  conservate  e  utilizzate  unicamente  per  scopi  di
ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca. 
  7. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare, in  misura
non eccedente  a  quanto  necessario  allo  scopo,  misure  idonee  a
garantire la sicurezza e l'integrita' delle reti e delle banche  dati
in cui sono ospitati le opere o gli altri materiali. 
  8. Le misure di cui ai commi 6 e 7 possono  essere  definite  anche
sulla base di accordi tra le associazioni dei titolari  dei  diritti,
gli istituti di tutela del patrimonio culturale e  gli  organismi  di
ricerca. 
  9. Sono nulle le pattuizioni in contrasto con i commi 1, 6 e 7  del
presente articolo. 
  Art. 70-quater. - 1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
70-ter, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da
altri materiali contenuti in reti o in  banche  di  dati  cui  si  ha
legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo  e  di  dati.
L'estrazione di testo e di dati e' consentita quando l'utilizzo delle
opere e degli altri materiali non e'  stato  espressamente  riservato
dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonche'  dai
titolari delle banche dati. 
  2. Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi  del  comma  1
possono essere conservate  solo  per  il  tempo  necessario  ai  fini
dell'estrazione di testo e di dati. 
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al  presente  articolo
sono in ogni caso garantiti livelli  di  sicurezza  non  inferiori  a
quelli  definiti  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   di   cui
all'articolo 70-ter. 
  Art. 70-quinquies. - 1. L'editore al quale un autore ha  trasferito
o  concesso  l'utilizzo  di  un   diritto   mediante   contratto   di
trasferimento  o  licenza  ha  diritto  a  una  quota,  comunque  non
superiore al 50 per cento, del compenso previsto a favore dell'autore
per gli utilizzi  dell'opera  in  virtu'  di  qualsiasi  eccezione  o
limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota puo'  essere
determinata da accordi collettivi, fermo  restando  il  rispetto  del
limite di cui al primo periodo. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica  senza  pregiudizio
del diritto di prestito di cui all'articolo 69. 
  Art. 70-sexies. - 1. Quando sono applicate le  misure  tecnologiche
di cui  all'articolo  102-quater,  anche  in  base  ad  accordi  o  a
provvedimenti dell'autorita' amministrativa o giudiziaria, i soggetti
di cui agli articoli 70-bis, comma 1, e 70-ter,  commi  3  e  4,  che
hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera  o  del
materiale protetto, oppure vi hanno avuto  accesso  legittimo,  hanno
diritto di estrarne una copia alle condizioni, con i limiti e per  le
finalita' previste dai suddetti articoli, purche' tale estrazione  di
copia non sia in contrasto con lo sfruttamento normale  dell'opera  o
degli  altri  materiali,  e  a  condizione   che   non   arrechi   un
ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.»; 
    l) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo le parole «le altre persone» sono  inserite
le seguenti: «, inclusi i doppiatori»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) alla lettera d) sono  inserite,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e,  secondo  apposite  clausole  contrattuali,  in  caso  di
cessione del diritto a un produttore di fonogrammi,  di  ottenere  la
corrispondente equa remunerazione, adeguata  e  proporzionata,  anche
per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entita'
di gestione indipendente»; 
        2.2) alla lettera f), ultimo periodo, le parole «l'IMAIE e le
associazioni  sindacali   competenti   della   confederazione   degli
industriali» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti interessati»
e le parole «con la procedura  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni
secondo le procedure previste da  apposito  regolamento  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione»; 
    m) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al  comma  2,  dopo  le  parole  «opera  cinematografica  e
assimilata», ovunque ricorrano, sono inserite  le  seguenti:  «,  ivi
inclusa l'opera teatrale trasmessa» e le parole  «un  equo  compenso»
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «un   compenso   adeguato   e
proporzionato»; 
      2) al  comma  3,  dopo  le  parole  «opere  cinematografiche  e
assimilate», sono inserite le  seguenti:  «,  ivi  incluse  le  opere
teatrali trasmesse» e le parole «un equo  compenso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un compenso adeguato e proporzionato»; 
      3) al comma  4,  le  parole  «l'istituto  mutualistico  artisti
interpreti esecutori e le  associazioni  sindacali  competenti  della
confederazione degli industriali» sono sostituite dalle seguenti:  «i
soggetti  interessati»  e  le  parole  «con  la  procedura   di   cui
all'articolo 4 del  decreto  legislativo  luogotenenziale  20  luglio
1945, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' per  le
garanzie  nelle  comunicazioni  secondo  le  procedure  previste   da
apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione»; 
    n) dopo il Titolo II-ter della legge 22 aprile 1941, n.  633,  e'
inserito il seguente: 
  «Titolo II-quater - Utilizzo di contenuti  protetti  da  parte  dei
prestatori di servizi di condivisione di contenuti online 
  Art. 102-sexies. - 1. Ai fini del presente Titolo  si  intende  per
prestatore  di  servizi  di  condivisione  di  contenuti  online   un
prestatore di servizi della societa' dell'informazione  che  presenta
cumulativamente i seguenti requisiti: 
    a) ha come  scopo  principale,  o  tra  i  principali  scopi,  di
memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantita' di opere  o
di altri materiali protetti dal diritto d'autore; 
    b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi
utenti; 
    c) le opere o gli altri materiali  protetti  sono  organizzati  e
promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente. 
  2. Non sono considerati prestatori di servizi  di  condivisione  di
contenuti online ai  sensi  del  presente  Titolo  quelli  che  danno
accesso alle enciclopedie online senza scopo di lucro,  ai  repertori
didattici o scientifici senza scopo di lucro, nonche' le  piattaforme
di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di
servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online,
di servizi cloud  da  impresa  a  impresa  e  di  servizi  cloud  che
consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo
che il mercato online o il servizio  cloud  consenta  di  condividere
opere protette dal diritto d'autore tra piu' utenti. 
  3. I prestatori di servizi di  condivisione  di  contenuti  online,
quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette  dal  diritto
d'autore o ad altri materiali  protetti  caricati  dai  loro  utenti,
compiono un atto di comunicazione al pubblico o un atto  di  messa  a
disposizione   del   pubblico   per   i   quali    devono    ottenere
un'autorizzazione  dai  titolari  dei  diritti,  anche  mediante   la
conclusione di un accordo di licenza, ottenuta direttamente o tramite
gli organismi  di  gestione  collettiva  e  le  entita'  di  gestione
indipendente di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35. 
  4. L'autorizzazione di cui al comma 3  include  gli  atti  compiuti
dagli utenti che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi
opere protette dal diritto d'autore quando  non  agiscono  per  scopi
commerciali o la loro attivita' non genera ricavi significativi. 
  5.  Non  si  applica  la  limitazione  di  responsabilita'  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ai casi
di cui al presente Titolo. 
  Art. 102-septies. - 1. I prestatori di servizi di  condivisione  di
contenuti online, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo
102-sexies,  sono  responsabili  per  gli  atti  non  autorizzati  di
comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del  pubblico  di
opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore,  salvo  che
dimostrino  di  avere   soddisfatto   cumulativamente   le   seguenti
condizioni: 
    a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere  un'autorizzazione
secondo elevati standard di diligenza professionale di settore; 
    b)  aver  compiuto,  secondo  elevati   standard   di   diligenza
professionale di settore i massimi sforzi  per  assicurarsi  che  non
sono rese disponibili opere e altri materiali specifici per  i  quali
hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie  dai  titolari
dei diritti; 
    c) avere, dopo la ricezione di una segnalazione  sufficientemente
motivata  da  parte  dei  titolari   dei   diritti,   tempestivamente
disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti web le opere  o  gli
altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto,  secondo  il
livello di diligenza richiesto alla lettera b), i massimi sforzi  per
impedirne il caricamento in futuro. 
  2. Per stabilire, secondo il principio di proporzionalita',  se  il
prestatore di servizi di condivisione di contenuti online  e'  esente
da responsabilita', sono presi  in  considerazione,  con  valutazione
caso per caso, anche la tipologia, il pubblico e  la  dimensione  del
servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati  dagli
utenti del servizio, nonche' la disponibilita' di strumenti  adeguati
ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. In  ogni
caso, non e' esente da responsabilita' il prestatore  di  servizi  di
condivisione di contenuti online che pratica o facilita la  pirateria
in materia di diritto d'autore. 
  3. I prestatori di servizi  di  condivisione  di  contenuti  online
forniscono tempestivamente ai titolari dei diritti, su  richiesta  di
questi ultimi, informazioni complete e adeguate  sulle  modalita'  di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quando sono  stati
conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i  titolari
dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti  oggetto  degli
accordi. 
  4.  L'applicazione  delle  disposizioni  del  presente  Titolo  non
comporta un obbligo generale di sorveglianza. 
  Art. 102-octies. - 1. I nuovi prestatori di servizi di condivisione
di contenuti online, che operano nel mercato dell'Unione  europea  da
meno di tre anni e hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di
euro, calcolati in conformita' alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea 6 maggio 2003  relativa  alla  definizione  delle
microimprese, piccole e medie imprese,  sono  responsabili  ai  sensi
dell'articolo 102-septies salvo  che  dimostrino  cumulativamente  di
aver compiuto i massimi sforzi per ottenere  un'autorizzazione  e  di
avere, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente
circostanziata, tempestivamente disabilitato l'accesso alle  opere  o
ad altri materiali segnalati o aver rimosso dai propri siti web  tali
opere o altri materiali. 
  2. I prestatori di servizi di cui al comma 1 che  hanno  un  numero
medio di visitatori unici mensili riferiti all'anno solare precedente
superiore a 5 milioni, per l'esenzione di responsabilita' di  cui  al
comma 1 devono dimostrare altresi' di aver compiuto i massimi  sforzi
per impedire il futuro caricamento di  opere  o  di  altri  materiali
segnalati  per  i  quali  i  titolari  dei  diritti   hanno   fornito
informazioni pertinenti e necessarie. 
  Art. 102-nonies. - 1. La cooperazione tra i prestatori  di  servizi
di condivisione di contenuti online e  i  titolari  dei  diritti  non
pregiudica  la  disponibilita'  delle  opere  o  di  altri  materiali
caricati dagli utenti nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti
connessi, incluso il caso in cui tali opere o altri  materiali  siano
oggetto di un'eccezione o limitazione. 
  2. Gli utenti, quando caricano e mettono a  disposizione  contenuti
da loro generati tramite un prestatore di servizi di condivisione  di
contenuti  online,  possono  avvalersi  delle  seguenti  eccezioni  o
limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi: 
    a) citazione, critica, recensione; 
    b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche. 
  3. I prestatori di servizi  di  condivisione  di  contenuti  online
informano i propri utenti, tramite la comunicazione dei loro  termini
e condizioni del servizio, della possibilita' di utilizzare  opere  e
altri materiali avvalendosi delle eccezioni o  delle  limitazioni  al
diritto d'autore e ai diritti connessi. 
  4.  L'applicazione  delle  disposizioni  del  presente  Titolo  non
comporta l'identificazione dei singoli utenti ne' il trattamento  dei
dati personali, ferma restando l'applicazione  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  e
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  Art. 102-decies. - 1. Quando i titolari  dei  diritti  chiedono  al
prestatore  di  servizi  di  condivisione  di  contenuti  online   di
disabilitare l'accesso a loro specifiche opere o ad altri materiali o
di rimuoverli, indicano i motivi della richiesta. Le decisioni  sulla
richiesta di  disabilitazione  o  la  rimozione  dei  contenuti  sono
soggette a verifica umana. Il prestatore da' immediata  comunicazione
agli utenti dell'avvenuta disabilitazione o rimozione. 
  2. I prestatori di servizi  di  condivisione  di  contenuti  online
istituiscono e rendono disponibili agli utenti dei servizi meccanismi
di reclamo celeri ed efficaci per la contestazione della decisione di
disabilitazione dell'accesso o di rimozione di specifiche opere o  di
altri materiali da essi caricati.  A  tal  fine  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida. 
  3.  Nelle  more  della  decisione  sul  reclamo,  i  contenuti   in
contestazione rimangono disabilitati. 
  4. La decisione adottata dal prestatore di servizi di  condivisione
di contenuti online a seguito del reclamo di  cui  al  comma  2  puo'
essere  contestata  con  ricorso  presentato  all'Autorita'  per   le
garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalita' da  essa  definite
tramite regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente  disposizione.  E'  fatto  salvo  il
diritto di ricorrere all'autorita' giudiziaria.»; 
    o) dopo il Titolo II-quater della legge 22 aprile 1941,  n.  633,
e' inserito il seguente: 
  «Titolo II-quinquies - Utilizzi di opere e  altri  materiali  fuori
commercio 
  Art.  102-undecies.  -  1.  Un'opera  o  altri  materiali  sono  da
considerare fuori commercio quando si puo' presumere  in  buona  fede
che l'intera opera o gli altri  materiali  non  sono  disponibili  al
pubblico  tramite   i   consueti   canali   commerciali   all'interno
dell'Unione  europea,   in   qualsiasi   versione   o   supporto   di
memorizzazione. Si presumono fuori commercio le opere non disponibili
nei canali commerciali da almeno dieci anni. Con decreto del Ministro
della  cultura  possono  essere   individuati   ulteriori   requisiti
specifici ai fini della  definizione  delle  opere  fuori  commercio,
previa consultazione con i titolari dei  diritti,  gli  organismi  di
gestione  collettiva  e  gli  istituti  di  tutela   del   patrimonio
culturale. 
  2.  Gli  istituti  di  tutela  del  patrimonio  culturale  di   cui
all'articolo 70-ter, comma 3, nel determinare  se  un'opera  o  altri
materiali, presenti in modo  permanente  nelle  loro  raccolte,  sono
fuori commercio ne valutano la disponibilita'  effettiva  nei  canali
commerciali abituali,  compiendo  un  ragionevole  sforzo  secondo  i
principi di  buona  fede  e  correttezza  professionale  mediante  la
consultazione delle fonti d'informazione appropriate, e tenendo conto
delle  caratteristiche  dell'opera  o  degli  altri  materiali  e  di
elementi  sufficienti  facilmente  accessibili  sulla   loro   futura
disponibilita' nei canali commerciali abituali. 
  3. Quando nel corso della verifica svolta  all'interno  dell'Unione
europea  sulla  disponibilita'  commerciale,  emergono  elementi  per
ritenere che informazioni pertinenti sulla disponibilita'  dell'opera
in commercio devono essere acquisite in Paesi terzi,  si  procede  ad
una verifica della effettiva disponibilita' in tali paesi. 
  4. Quando le opere o gli altri materiali sono  stati  pubblicati  o
comunicati al pubblico in piu' lingue, la valutazione della effettiva
disponibilita' nei canali commerciali abituali ha rilevanza  ai  fini
della licenza solo in relazione alla lingua  o  alle  lingue  per  le
quali la valutazione e' stata effettuata. 
  5. Le disposizioni  del  presente  Titolo  non  si  applicano  agli
insiemi di opere  o  di  altri  materiali  fuori  commercio  composti
prevalentemente da: 
    a) opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o
audiovisive, pubblicati o trasmessi per la prima volta  in  un  paese
terzo; 
    b) opere cinematografiche o audiovisive i  cui  produttori  hanno
sede o residenza abituale in un paese terzo; 
    c) opere o altri materiali di cittadini di  paesi  terzi,  per  i
quali non e' ragionevolmente  possibile  indicare  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o un paese terzo ai sensi delle lettere a) e b). 
  6. In deroga al comma 5, le disposizioni  del  presente  Titolo  si
applicano quando l'organismo di gestione  collettiva,  coinvolto  nel
rilascio della  licenza  ai  sensi  dell'articolo  102-duodecies,  e'
sufficientemente rappresentativo dei titolari dei diritti  nel  paese
terzo. 
  Art. 102-duodecies. - 1. Quando l'istituto di tutela del patrimonio
culturale  accerta,   secondo   i   criteri   di   cui   all'articolo
102-undecies, che l'opera o gli altri materiali sono fuori commercio,
richiede all'organismo di  gestione  collettiva  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35  rappresentativo  dei  titolari  dei
diritti per tipologia di opera o di diritto oggetto della licenza, il
rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali  per  la
riproduzione, la distribuzione, la comunicazione  al  pubblico  o  la
messa a disposizione del pubblico dell'opera o degli altri materiali,
concordando, quando possibile, l'ambito di applicazione  territoriale
della licenza. Alla richiesta deve essere allegata la  documentazione
relativa alla verifica della disponibilita'  sui  canali  commerciali
abituali effettuata dall'istituto di tutela del patrimonio  culturale
richiedente. 
  2. Il rilascio della licenza  non  esclusiva  di  cui  al  comma  1
compete all'organismo di gestione collettiva dello Stato  in  cui  ha
sede  l'istituto  di  tutela  del  patrimonio  culturale,  quando  il
titolare dei diritti ha affidato a  quell'organismo  di  gestione  il
mandato per la gestione delle opere o di altri materiali. In caso  di
pluralita' di autori, i quali  hanno  conferito  il  mandato  a  piu'
organismi di gestione collettiva, la legittimazione al rilascio della
licenza compete a ciascuno di essi, previa comunicazione agli altri. 
  3. Quando il titolare dei diritti non ha conferito  il  mandato  ad
alcun organismo di gestione collettiva, il rilascio della licenza  di
cui al comma 1 compete all'organismo di  gestione  collettiva  che  a
livello   nazionale,   sulla   base   dei   mandati   ricevuti,    e'
sufficientemente  rappresentativo  dei  titolari   di   diritti   nel
pertinente tipo di opere o di altri materiali e  nella  tipologia  di
diritti oggetto della licenza e garantisce parita' di  trattamento  a
tutti i titolari  dei  diritti  in  riferimento  alle  condizioni  di
licenza, con gli stessi criteri impiegati nei  confronti  dei  propri
associati.  Nel  caso  di  pluralita'  di   organismi   di   gestione
collettiva, il  rilascio  della  licenza  compete  ai  tre  organismi
maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari. 
  4. Nei casi in cui non esistono organismi  di  gestione  collettiva
sufficientemente rappresentativi dei titolari di diritti su banche di
dati  e  programmi  per  elaboratore,  gli  istituti  di  tutela  del
patrimonio culturale hanno la facolta' di riprodurre e comunicare  al
pubblico, nonche' estrarre, tradurre, adattare, adeguare e modificare
le opere o altri materiali che siano fuori commercio  e  presenti  in
modo permanente nelle loro  raccolte,  per  consentirne  la  messa  a
disposizione, a fini non commerciali, a condizione che  sia  indicato
il  nome  dell'autore  o  di  qualsiasi  altro  titolare  di  diritti
individuabile, salvo in caso di impossibilita', e che siano  messe  a
disposizione su siti web non commerciali. 
  5. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di  cui  al  comma  4
aventi luogo in  Italia  da  parte  di  un  istituto  di  tutela  del
patrimonio culturale  che  ha  sede  in  un  altro  Stato  membro  si
intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato membro. 
  Art. 102-terdecies. - 1. L'organismo di gestione collettiva cui  e'
stata presentata la richiesta di una licenza non esclusiva a fini non
commerciali per la riproduzione, la distribuzione,  la  comunicazione
al pubblico o la messa a disposizione del  pubblico  di  opere  o  di
altri materiali fuori commercio informa tutti i titolari dei  diritti
e accerta  l'adeguatezza  della  verifica  della  disponibilita'  nei
canali commerciali abituali. Quando accerta la non adeguatezza  della
verifica  chiede  ulteriori  elementi  all'istituto  di  tutela   del
patrimonio culturale, in mancanza dei  quali  rigetta  la  richiesta.
Quando accerta l'adeguatezza della verifica, comunica la richiesta di
licenza al Ministero della cultura, che la pubblica nel proprio  sito
istituzionale. 
  2. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, l'organismo
di gestione collettiva, in  mancanza  di  opposizione  da  parte  dei
titolari dei diritti, rilascia la licenza  e  ne  da'  comunicazione,
unitamente a tutte  le  informazioni  pertinenti,  al  portale  unico
europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea  per  la  proprieta'
intellettuale che procede  alla  pubblicazione  della  licenza.  Sono
pertinenti le informazioni relative all'identificazione dell'opera  o
degli altri materiali fuori commercio oggetto della  licenza  e  alle
facolta' attribuite ai titolari dei diritti  ai  sensi  dell'articolo
102-quaterdecies, nonche', quando disponibili e ove opportuno, quelle
sulle parti della licenza, i territori interessati e gli utilizzi. 
  3. I diritti di utilizzo conferiti  dalla  licenza  possono  essere
esercitati decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione  sul  portale
unico di cui al comma 2. 
  Art. 102-quaterdecies. - 1. I titolari dei diritti  hanno  facolta'
di escludere in qualunque momento le  opere  o  gli  altri  materiali
dall'applicazione  del  meccanismo  di  concessione   delle   licenze
previsto   dall'articolo   102-duodecies,    dandone    comunicazione
all'organismo di gestione collettiva, sia prima  del  rilascio  della
licenza sia  successivamente  o  all'inizio  dell'utilizzo  da  parte
dell'istituto di tutela del  patrimonio  culturale.  Se  l'esclusione
interviene dopo il rilascio della licenza,  l'organismo  di  gestione
collettiva la revoca e ne da' comunicazione  all'istituto  di  tutela
del patrimonio culturale e al Ministero della cultura. La revoca  non
pregiudica il legittimo utilizzo effettuato  dal  licenziatario  fino
alla ricezione della sua comunicazione  e,  in  caso  di  pregiudizio
economico conseguente a un  particolare  utilizzo,  il  titolare  del
diritto mantiene il diritto di chiedere il relativo indennizzo. 
  2.  Le  comunicazioni  e   pubblicazioni   previste   dall'articolo
102-terdecies, commi 1 e 2, sono effettuate anche in caso  di  revoca
della licenza conseguente all'esercizio della facolta' di  esclusione
di cui al comma 1. 
  3. I titolari dei diritti hanno facolta' di escludere in  qualunque
momento le proprie  opere  dall'applicazione  dell'eccezione  di  cui
all'articolo   102-duodecies,   comma   4,   dandone    comunicazione
all'istituto di tutela del patrimonio culturale successivamente  alla
comunicazione sul portale unico europeo di  cui  al  comma  4  oppure
successivamente alla messa a disposizione  dell'opera  sul  sito  web
utilizzato dall'istituto. L'esclusione non  pregiudica  il  legittimo
utilizzo effettuato dall'istituto dopo la pubblicazione sul sito  web
fino alla ricezione della sua comunicazione. 
  4. La pubblicazione sul sito web dell'opera deve  essere  preceduta
dalla comunicazione al portale  unico  europeo  gestito  dall'Ufficio
dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale  e  gli  utilizzi
consentiti  in  virtu'  dell'operativita'   dell'eccezione   di   cui
all'articolo  102-duodecies,  comma  4,  possono  avere  inizio  solo
decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico. 
  Art. 102-quinquiesdecies. - 1. Una licenza rilasciata, ai  sensi  e
per gli effetti del presente Titolo, avente ad oggetto opere o  altri
materiali fuori  commercio  in  Italia  o  in  un  Paese  dell'Unione
europea,  puo'  consentire  l'utilizzo  delle  opere  o  degli  altri
materiali fuori  commercio  da  parte  dell'istituto  di  tutela  del
patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro  dell'Unione  europea,
fatti salvi i limiti territoriali convenzionalmente stabiliti. 
  Art. 102-sexiesdecies. - 1. Quando  un'opera  risulta  al  contempo
fuori  commercio,  ai  sensi  degli  articoli   da   102-undecies   a
102-quinquiesdecies, e orfana, ai sensi dell'articolo  69-quater,  si
applicano per il suo utilizzo le disposizioni del presente Titolo. 
  2. Quando prima di essere dichiarata  fuori  commercio  l'opera  e'
stata utilizzata quale opera orfana, il  titolare  dei  diritti  puo'
chiedere l'equo compenso  ai  soggetti  di  cui  all'articolo  69-bis
relativamente a tale periodo di utilizzazione. 
  Art. 102-septiesdecies. - 1. Il Ministero della cultura promuove un
regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori
e  dei  titolari  di  diritti,  inclusi  gli  organismi  di  gestione
collettiva  e  qualunque  altra  organizzazione  rappresentativa   di
interessi per i singoli settori, al fine di  favorire  l'applicazione
delle procedure di concessione  delle  licenze  per  le  opere  fuori
commercio e di garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per
i titolari dei diritti.»; 
    p) all'articolo 107, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
  «Gli  autori,  gli  adattatori  dei  dialoghi,  i   direttori   del
doppiaggio  e  gli  artisti  interpreti  e   esecutori,   inclusi   i
doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti
esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di  altri  materiali
protetti hanno il diritto, direttamente o tramite  gli  organismi  di
gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti di  cui  al
decreto legislativo  15  marzo  2017  n.  35  cui  abbiano  conferito
apposito mandato, a una remunerazione  adeguata  e  proporzionata  al
valore  dei  diritti  concessi  in  licenza  o  trasferiti,   nonche'
commisurata ai ricavi  che  derivano  dal  loro  sfruttamento,  anche
tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarita' del settore
di  riferimento  e  dell'esistenza  di  accordi   di   contrattazione
collettiva, fatto salvo il diritto  al  compenso  previsto  da  altre
disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis
e 84. Sono nulle le  pattuizioni  contrarie  a  quanto  previsto  dal
presente comma. E' ammessa una remunerazione forfettaria per l'autore
o l'artista quando il suo contributo all'opera  o  all'esecuzione  ha
carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di  calcolo
sono sproporzionati allo scopo.». 
    q) dopo l'articolo 110-bis, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 110-ter. - 1. In  caso  di  difficolta'  nel  raggiungere  un
accordo contrattuale  per  la  concessione  di  una  licenza  per  lo
sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video  on  demand,
ciascuna delle parti, ai fini della  definizione  dell'accordo,  puo'
chiedere  l'assistenza   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni, che fornisce  indicazioni  sulle  opportune  soluzioni
negoziali, anche con riferimento  alla  determinazione  del  compenso
dovuto. 
  Art. 110-quater. - 1. I soggetti ai quali sono  stati  concessi  in
licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno  l'obbligo
di fornire agli  autori  e  artisti  interpreti  e  esecutori,  anche
tramite gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione
indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n.  35,  con
cadenza almeno  semestrale,  informazioni  aggiornate,  pertinenti  e
complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni  artistiche,  e
la remunerazione dovuta. In particolare: 
    a) l'identita' di tutti soggetti  interessati  dalle  cessioni  o
licenze,  ivi  inclusi  gli  utilizzatori  secondari   di   opere   e
prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di
autori e artisti interpreti o esecutori; 
    b) le modalita' di sfruttamento delle opere e  delle  prestazioni
artistiche; 
    c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi  inclusi  introiti
pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione  contrattualmente
dovuta, secondo quanto stabilito  negli  accordi  di  concessione  di
licenza o trasferimento dei diritti; 
    d) con riferimento specifico ai fornitori  di  servizi  di  media
audiovisivi non  lineari,  i  numeri  di  acquisti,  visualizzazioni,
abbonati. 
  2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma  1  e'  richiesto  in
misura proporzionata ed effettiva per garantire un livello elevato di
trasparenza in ogni settore. Resta fermo l'obbligo dei  soggetti  che
hanno ricevuto le informazioni del rispetto della riservatezza  delle
stesse, in particolare di quelle che costituiscono dati  aziendali  e
informazioni   commerciali    sensibili,    anche    attraverso    la
sottoscrizione di accordi di riservatezza. 
  3. Quando il cessionario o il licenziatario dei diritti di  cui  al
comma 1 concede i medesimi diritti in licenza a terzi, gli  autori  e
gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto di  ricevere,  anche
tramite gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione
indipendenti di cui al decreto  legislativo  15  marzo  2017  n.  35,
informazioni supplementari direttamente da parte dei sublicenziatari,
se la loro  prima  controparte  contrattuale  non  detiene  tutte  le
informazioni  necessarie.  A   tale   fine   la   prima   controparte
contrattuale     fornisce     informazioni     sull'identita'     dei
sublicenziatari. Per  le  opere  cinematografiche  e  audiovisive  la
richiesta di informazioni puo' essere effettuata dagli aventi diritto
anche indirettamente tramite la controparte contrattuale  dell'autore
e artista interprete o esecutore. 
  4.  Sull'adempimento  degli  obblighi   di   comunicazione   e   di
informazione cui ai commi  1,  2  e  3,  vigila  l'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni che,  in  caso  di  violazione  di  tali
obblighi, applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del
soggetto inadempiente fino all'1 per cento del  fatturato  realizzato
nell'ultimo  esercizio  chiuso  anteriormente  alla  notifica   della
contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al primo periodo
e' escluso il beneficio del  pagamento  in  misura  ridotta  previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In  ogni  caso
la mancata comunicazione delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e  3
costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del  compenso  in
favore dei titolari dei diritti. 
  5. Si applicano le regole di trasparenza degli  accordi  collettivi
che soddisfano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  ai  contratti
che ne sono regolati. 
  6. Agli organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione
indipendenti di  cui  all'articolo  2,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 15 marzo  2017,  n.  35  si  applica  l'articolo  24  del
medesimo decreto quanto agli  obblighi  di  informazione  di  cui  al
presente articolo. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal 7 giugno 2022. 
  Art. 110-quinquies. - 1. Fatto salvo quanto  stabilito  in  materia
dagli accordi collettivi, gli  autori  e  gli  artisti  interpreti  o
esecutori,  direttamente  o  tramite  gli   organismi   di   gestione
collettiva o entita' di  gestione  indipendenti  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2017 n. 35, hanno diritto  a  una  remunerazione
ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno  stipulato  un
contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se
la  remunerazione  concordata  si  rivela  sproporzionatamente  bassa
rispetto ai proventi originati nel  tempo  dallo  sfruttamento  delle
loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte  le  possibili
tipologie di  proventi  derivanti  dallo  sfruttamento  dell'opera  o
prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi  forma,  ivi
inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi online. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  contratti
conclusi dagli organismi di gestione collettiva e  dalle  entita'  di
gestione indipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35. 
  Art. 110-sexies. - 1. Per la risoluzione delle controversie  aventi
ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 110-quater
e il meccanismo  di  adeguamento  contrattuale  di  cui  all'articolo
110-quinques, ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni,  che  risolve  la  controversia  nel
termine di novanta giorni dalla richiesta, in  conformita'  a  quanto
stabilito da apposito regolamento, da adottare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  fermo
restando il diritto di adire l'autorita' giudiziaria. 
  2. La procedura di risoluzione della controversia di cui al comma 1
puo' essere  avviata  anche  dagli  organismi  rappresentativi  degli
autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica
di uno o piu' autori o artisti interpreti o esecutori. 
  Art. 110-septies. - 1. L'autore o l'artista interprete o  esecutore
che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti
relativi ad un'opera  o  ad  altri  materiali,  in  caso  di  mancato
sfruttamento puo' agire  per  la  risoluzione,  anche  parziale,  del
contratto di licenza o di  trasferimento  dei  diritti  dell'opera  o
degli altri  materiali  protetti,  oppure  revocare  l'esclusiva  del
contratto. Si applicano le disposizioni del codice civile in  materia
di risoluzione contrattuale. 
  2. Il comma 1 non si applica  quando  il  mancato  sfruttamento  e'
dovuto a circostanze alle  quali  l'autore,  l'artista  interprete  o
esecutore puo' ragionevolmente porre rimedio. 
  3. Nel caso di opera collettiva la risoluzione di cui  al  comma  1
deve essere chiesta da tutti  gli  autori  ed  artisti  interpreti  o
esecutori  con  il  maggior  rilievo  nel  contributo   all'opera   o
all'esecuzione. 
  4. Salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione  di
legge, lo sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica  deve
avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non  superiore
a cinque anni o a due anni successivi alla disponibilita'  dell'opera
da parte dell'editore o  del  produttore.  In  mancanza,  l'autore  o
artista interprete o esecutore assegna  un  termine  congruo  per  lo
sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Decorso il
termine, l'autore o l'artista interprete o  esecutore  puo'  revocare
l'esclusiva del contratto o risolvere  il  contratto,  ai  sensi  del
comma 1. Nel caso di opera collettiva, per l'assegnazione del termine
e la risoluzione del contratto o la revoca dell'esclusiva si  applica
il comma 3. 
  5. Qualsiasi disposizione contrattuale  in  deroga  al  diritto  di
agire per la risoluzione o per la revoca di cui al comma 1  e'  nulla
salvo che sia prevista da un accordo collettivo.»; 
    r) dopo l'articolo 114 e' inserito il seguente: 
  «Art. 114-bis. - 1. Qualsiasi pattuizione contraria  agli  articoli
110-quater, 110-quinquies e 110-sexies e' inopponibile  agli  autori,
artisti interpreti o esecutori dell'opera o  di  altro  materiale  al
quale la pattuizione si riferisce. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 110-quater e  110-quinquies
costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 4, del regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17  giugno  2008  sulla  legge  applicabile  alle
obbligazioni contrattuali (Roma I). 
  3. Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  107,  secondo  comma,
110-quater, 110-quinquies e 110-sexies e 110-septies non si applicano
agli autori di programmi per elaboratore.»; 
    s) dopo l'articolo 180-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 180-ter. - 1. Per i diritti  di  cui  agli  articoli  18-bis,
46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84, i tre organismi di  gestione  collettiva
maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di  titolari  dei
diritti possono stipulare accordi di licenza, per lo sfruttamento  di
opere o di altri materiali, aventi effetto  anche  nei  confronti  di
altri titolari di diritti non associati ad essi o ad altri  organismi
di  gestione  collettiva   di   settore,   assicurando   parita'   di
trattamento. 
  2. I titolari dei diritti di cui al comma 1  possono  escludere  le
loro opere o gli altri materiali, in  qualunque  momento  e  in  modo
semplice ed efficace, dal meccanismo di concessione di licenze di cui
al comma 1. 
  3. Le somme riscosse dall'organismo di gestione collettiva, se  non
richieste dal titolare dei diritti di cui al comma 1, vengono  tenute
a disposizione per il periodo indicato dall'articolo 19  del  decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e utilizzate secondo  le  modalita'
ivi previste. 
  4.  Con  regolamento   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni, da adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  articolo,  sono  definiti  i  criteri  per  la
determinazione della maggiore rappresentativita' degli  organismi  di
gestione collettiva del settore, le misure di  pubblicita'  volte  ad
informare della possibilita' di  concedere  le  licenze,  nonche'  la
procedura con cui puo' essere  esercitata  la  facolta'  prevista  al
comma 2. 
  5. Il presente articolo  non  pregiudica  l'applicazione  di  altri
meccanismi di concessione di licenze collettive con  effetto  esteso,
ove previsti.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Il testo dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'articolo 9 della legge 22 aprile  2021,
          n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2019-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: 
              «Art.  9  (Principi  e   criteri   direttivi   per   il
          recepimento della  direttiva  (UE)  2019/790,  sul  diritto
          d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico  digitale
          e che modifica le direttive 96/9/CE  e  2001/29/CE).  -  1.
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva  (UE)  2019/790  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai
          principi e criteri direttivi generali di  cui  all'articolo
          32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
          criteri direttivi specifici: 
                a) applicare la definizione di  "istituti  di  tutela
          del  patrimonio  culturale",  nell'accezione   piu'   ampia
          possibile, al  fine  di  favorire  l'accesso  ai  beni  ivi
          custoditi; 
                b) disciplinare le eccezioni o  limitazioni  ai  fini
          dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della
          direttiva (UE) 2019/790,  garantendo  adeguati  livelli  di
          sicurezza delle reti e delle banche dati, nonche'  definire
          l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti; 
                c)  esercitare  l'opzione  di  cui  all'articolo   5,
          paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di
          escludere  o  limitare  l'applicazione   dell'eccezione   o
          limitazione di cui al paragrafo 1  del  medesimo  articolo,
          per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali; 
                d) stabilire le procedure che permettono ai  titolari
          dei diritti che non abbiano autorizzato  gli  organismi  di
          gestione collettiva a rappresentarli di escludere  le  loro
          opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle
          licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva
          (UE)  2019/790   o   dall'applicazione   dell'eccezione   o
          limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo; 
                e)  esercitare  l'opzione  di  cui  all'articolo   8,
          paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di
          stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e
          altri materiali possano essere considerati fuori commercio; 
                f) individuare la disciplina applicabile nel caso  in
          cui l'opera, oltre  ad  essere  fuori  commercio  ai  sensi
          dell'articolo 8 della direttiva (UE)  2019/790,  sia  anche
          "orfana"  e  quindi  soggetta   alle   disposizioni   della
          direttiva  2012/28/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 25 ottobre 2012; 
                g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2,
          della  direttiva  (UE)  2019/790,   ulteriori   misure   di
          pubblicita' a favore dei titolari dei diritti oltre  quelle
          previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo; 
                h)  prevedere,  ai  sensi  dell'articolo   15   della
          direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di  utilizzo  on-line
          delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei
          prestatori  di  servizi  della  societa'  dell'informazione
          trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in
          debita  considerazione  i  diritti  degli  autori  di  tali
          pubblicazioni; 
                i) definire il concetto di "estratti molto brevi"  in
          modo da  non  pregiudicare  la  libera  circolazione  delle
          informazioni; 
                l) definire la quota adeguata dei proventi  percepiti
          dagli  editori  per  l'utilizzo  delle   pubblicazioni   di
          carattere giornalistico di cui all'articolo  15,  paragrafo
          5, della direttiva (UE) 2019/790,  destinata  agli  autori,
          tenendo in particolare considerazione i diritti  di  questi
          ultimi; 
                m) definire la quota del compenso di cui all'articolo
          16 della direttiva (UE) 2019/790 spettante agli editori nel
          caso  in  cui  l'opera  sia   utilizzata   in   virtu'   di
          un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i
          diritti degli autori; 
                n) definire le  attivita'  di  cui  all'articolo  17,
          paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare
          riferimento al livello di diligenza richiesto  al  fine  di
          ritenere integrato il criterio dei  "massimi  sforzi",  nel
          rispetto del principio di ragionevolezza; 
                o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai
          ricorsi  di  cui  all'articolo  17,  paragrafo   9,   della
          direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo  preposto
          alla gestione delle rispettive procedure; 
                p) stabilire le modalita' e i criteri del  meccanismo
          di adeguamento contrattuale  previsto  in  mancanza  di  un
          accordo di contrattazione collettiva  applicabile,  di  cui
          all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790; 
                q)  stabilire  le  modalita'  e  i   criteri,   anche
          variabili in base ai diversi settori e al genere di  opera,
          per l'esercizio del diritto di revoca di  cui  all'articolo
          22 della direttiva (UE) 2019/790.». 
              - La direttiva 96/9/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica
          delle banche di dati e' pubblicata nella G.U.C.E. 27  marzo
          1996, n. 77. 
              - La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  22  maggio  2001,  sull'armonizzazione  di
          taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti  connessi
          nella  societa'  dell'informazione  e'   pubblicata   nella
          G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167. 
              - La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e
          sui diritti connessi  nel  mercato  unico  digitale  e  che
          modifica le direttive 96/9/CE e  2001/29/CE  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 17 maggio 2019, n. L 130. 
              - La legge 22  aprile  1941,  n.  633  (Protezione  del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
          1941, n. 166. 
              - La legge  22  novembre  1973,  n.  866  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione internazionale  relativa  alla
          protezione  degli  artisti  interpreti  o  esecutori,   dei
          produttori   di   fonogrammi   e   degli    organismi    di
          radiodiffusione, firmata a Roma  il  26  ottobre  1961)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1974, n. 3. 
              -  La  legge  20  giugno  1978,  n.  399  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione di  Berna  per  la  protezione
          delle  opere  letterarie  ed  artistiche,  firmata   il   9
          settembre 1886, completata  a  Parigi  il  4  maggio  1896,
          riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a  Berna
          il 20 marzo 1914, riveduta a  Roma  il  2  giugno  1928,  a
          Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio  1967
          e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1978, n. 214. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 18-bis della citata  legge  22
          aprile 1941, n. 633, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 18-bis. - 1. Il diritto esclusivo  di  noleggiare
          ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie
          o di supporti di  opere,  tutelate  dal  diritto  d'autore,
          fatta per un periodo limitato  di  tempo  ed  ai  fini  del
          conseguimento  di  un  beneficio  economico  o  commerciale
          diretto o indiretto. 
              2. Il diritto esclusivo di  dare  in  prestito  ha  per
          oggetto la cessione in uso degli originali, di copie  o  di
          supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta  da
          istituzioni aperte al pubblico, per  un  periodo  di  tempo
          limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1. 
              3. L'autore ha il potere esclusivo  di  autorizzare  il
          noleggio o il prestito da parte di terzi. 
              4. I suddetti diritti e poteri non si  esauriscono  con
          la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma  degli
          originali, di copie o di supporti delle opere. 
              5. L'autore, anche in caso di cessione del  diritto  di
          noleggio  ad  un  produttore  di  fonogrammi  o  di   opere
          cinematografiche o audiovisive o sequenze  di  immagini  in
          movimento,  conserva  il  diritto   di   ottenere   un'equa
          remunerazione  per  il  noleggio  da  questi  a  sua  volta
          concluso con terzi.  Ogni  patto  contrario  e'  nullo.  In
          difetto  di  accordo  da  concludersi  tra   le   categorie
          interessate  quali  individuate  dall'articolo  16,   primo
          comma,  del  regolamento,  detto  compenso   e'   stabilito
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  secondo
          le procedure previste da apposito regolamento  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione. 
              6. I commi da 1 a 4 non si  applicano  in  relazione  a
          progetti  o  disegni  di  edifici  e  ad  opere   di   arte
          applicata.». 
              - Il testo dell'articolo 32-ter della citata  legge  22
          aprile 1941, n. 633, cosi' recita: 
              «Art. 32-ter. - I termini finali di durata dei  diritti
          di  utilizzazione  economica  previsti  dalle  disposizioni
          della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a
          decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  in
          cui  si  verifica  la  morte  dell'autore  o  altro  evento
          considerato dalla norma.». 
              - La Sezione II del Capo IV del Titolo I della legge 22
          aprile 1941, n. 633  reca:  «Opere  collettive,  riviste  e
          giornali». 
              - Il testo  dell'articolo  43  della  citata  legge  22
          aprile 1941, n. 633, cosi' recita: 
              «Art. 43. - L'editore o direttore della rivista  o  del
          giornale non ha obbligo di conservare  o  di  restituire  i
          manoscritti degli articoli non riprodotti,  che  gli  siano
          pervenuti senza sua richiesta.». 
              - Si riporta il testo degli artt. 44, 46 e 46-bis,  68,
          69-quater e 80 della citata legge 22 aprile 1941,  n.  633,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  44.  -  Si   considerano   coautori   dell'opera
          cinematografica  l'autore  del  soggetto,  l'autore   della
          sceneggiatura,  l'autore   della   musica,   il   direttore
          artistico e il traduttore.». 
              «Art. 46. - L'esercizio dei  diritti  di  utilizzazione
          economica, spettante  al  produttore,  ha  per  oggetto  lo
          sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta. 
              Salvo patto contrario, il produttore non puo'  eseguire
          o  proiettare  elaborazioni,  trasformazioni  o  traduzioni
          dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati
          nell'art. 44. 
              Gli autori della musica, delle composizioni musicali  e
          delle parole che accompagnano la musica  hanno  diritto  di
          percepire   direttamente   da   coloro    che    proiettano
          pubblicamente  l'opera  un   compenso   separato   per   la
          proiezione. Il compenso e' stabilito, in difetto di accordo
          fra le parti, secondo le norme del regolamento. 
              Gli autori  del  soggetto  e  della  sceneggiatura,  il
          direttore  artistico,  gli  adattatori  dei   dialoghi,   i
          direttori  del  doppiaggio  e  i  traduttori,  nonche'  gli
          artisti  interpreti  e  esecutori,  primari  e  comprimari,
          inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore
          compenso in  misura  percentuale  sugli  incassi  derivanti
          dalle proiezioni pubbliche  dell'opera.  Tale  compenso  e'
          irrinunciabile  e  le  relative  forme  ed   entita'   sono
          stabilite con accordi tra le categorie interessate.». 
              «Art. 46-bis. -  1.  Fermo  restando  quanto  stabilito
          dall'articolo 46,  in  caso  di  cessione  del  diritto  di
          diffusione al  produttore,  spetta  agli  autori  di  opere
          cinematografiche  e  assimilate  un  compenso  adeguato   e
          proporzionato a carico degli  organismi  di  emissione  per
          ciascuna utilizzazione delle opere  stesse  a  mezzo  della
          comunicazione  al  pubblico  via  etere,  via  cavo  e  via
          satellite. 
              2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
          e assimilate diversa da  quella  prevista  nel  comma  1  e
          nell'articolo 18-bis, comma  5,  agli  autori  delle  opere
          stesse spetta un equo  compenso  a  carico  di  coloro  che
          esercitano i diritti  di  sfruttamento  per  ogni  distinta
          utilizzazione economica. 
              3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
          ed assimilate espresse originariamente in lingua  straniera
          spetta, altresi', un compenso adeguato e proporzionato agli
          autori  delle   elaborazioni   costituenti   traduzione   o
          adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi. 
              4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1,  2
          e 3 non  e'  rinunciabile  e,  in  difetto  di  accordo  da
          concludersi tra le categorie interessate quali  individuate
          dall'articolo  16,  primo  comma,   del   regolamento,   e'
          stabilito   dall'Autorita'   per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni secondo le  procedure  previste  da  apposito
          regolamento da adottare entro sessanta giorni  dall'entrata
          in vigore della presente disposizione.». 
              «Art. 68. - 1. E' libera  la  riproduzione  di  singole
          opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta
          a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a  spaccio  o
          diffusione dell'opera nel pubblico. 
              2. E' libera la  fotocopia  di  opere  esistenti  nelle
          biblioteche   accessibili   al   pubblico   o   in   quelle
          scolastiche, nei musei pubblici o negli  archivi  pubblici,
          effettuata dai predetti organismi  per  i  propri  servizi,
          senza alcun vantaggio economico  o  commerciale  diretto  o
          indiretto. 
              2-bis. Gli istituti di tutela del patrimonio  culturale
          di cui all'articolo  70-ter,  comma  3,  per  finalita'  di
          conservazione e nella misura a tal fine  necessaria,  hanno
          sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere
          o di altri materiali protetti, presenti in modo  permanente
          nelle loro raccolte, in qualsiasi formato  e  su  qualsiasi
          supporto. E' nulla qualsiasi pattuizione avente ad  oggetto
          limitazioni o esclusioni di tale diritto. 
              3.  Fermo  restando  il  divieto  di  riproduzione   di
          spartiti e partiture musicali, e'  consentita,  nei  limiti
          del quindici per cento di ciascun  volume  o  fascicolo  di
          periodico,   escluse   le   pagine   di   pubblicita',   la
          riproduzione  per  uso  personale  di  opere   dell'ingegno
          effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. 
              4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i
          quali  utilizzino  nel   proprio   ambito   o   mettano   a
          disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi  per
          fotocopia, xerocopia o  analogo  sistema  di  riproduzione,
          devono  corrispondere  un  compenso  agli  autori  ed  agli
          editori delle opere dell'ingegno pubblicate per  le  stampe
          che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte  per  gli
          usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e  le
          modalita'  per  la  riscossione  e  la  ripartizione   sono
          determinate secondo i criteri  posti  all'articolo  181-ter
          della presente legge. Salvo diverso accordo tra la  SIAE  e
          le associazione delle categorie interessate, tale  compenso
          non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al
          prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i
          libri. 
              5.  Le  riproduzioni  per  uso  personale  delle  opere
          esistenti nelle biblioteche  pubbliche,  fatte  all'interno
          delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono  essere
          effettuate liberamente nei limiti  stabiliti  dal  medesimo
          comma  3  con  corresponsione  di  un  compenso  in   forma
          forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2
          dell'articolo181-ter,  determinato  ai  sensi  del  secondo
          periodo del comma 1 del  medesimo  articolo  181-ter.  Tale
          compenso  e'   versato   direttamente   ogni   anno   dalle
          biblioteche, nei limiti  degli  introiti  riscossi  per  il
          servizio, senza oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio
          dello  Stato  o  degli  enti  dai  quali   le   biblioteche
          dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle
          opere fuori dai cataloghi editoriali e rare  in  quanto  di
          difficile reperibilita' sul mercato. 
              6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui
          ai commi precedenti e, in  genere,  ogni  utilizzazione  in
          concorrenza  con  i  diritti  di  utilizzazione   economica
          spettanti all'autore.». 
              «Art. 69-quater. - 1. Un'opera o  un  fonogramma,  come
          individuati dall'articolo 69-ter, sono  considerati  orfani
          se nessuno  dei  titolari  dei  diritti  su  tale  opera  o
          fonogramma e' stato individuato oppure, anche se uno o piu'
          di loro siano stati individuati, nessuno di loro  e'  stato
          rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta  e
          registrata conformemente al presente articolo. 
              2.  La  ricerca  diligente  e'   svolta   anteriormente
          all'utilizzo   dell'opera   o    del    fonogramma    dalle
          organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma  1,  o  da
          soggetto da loro incaricato, secondo i  principi  di  buona
          fede e correttezza  professionale.  La  ricerca  e'  svolta
          consultando fonti di informazione  appropriate  e  comunque
          quelle  previste  dall'articolo  69-septies  per   ciascuna
          categoria  di  opere  o  di  fonogrammi.  Con  decreto  del
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e
          degli utilizzatori  maggiormente  rappresentative,  possono
          essere individuate  ulteriori  fonti  di  informazione  che
          devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o
          fonogrammi, nel corso della ricerca diligente. 
              3. Se, nel corso  di  una  ricerca  svolta  in  Italia,
          emergono motivi per ritenere  che  informazioni  pertinenti
          sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri
          Paesi, si procede alla consultazione anche delle  fonti  di
          informazioni disponibili in tali Paesi. 
              4. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis,  comma
          1, comunicano al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo,  Direzione  generale   per   le
          biblioteche, gli istituti culturali e il diritto  d'autore,
          l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche
          che hanno indotto a ritenere che un'opera o  un  fonogramma
          possano essere considerati orfani, nonche' gli esiti  delle
          ricerche che hanno indotto a ritenere  che  un'opera  o  un
          fonogramma non  possano  essere  considerati  orfani.  Tali
          informazioni devono includere  gli  estremi  identificativi
          delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare
          l'organizzazione  interessata.  Le  organizzazioni  di  cui
          all'articolo  69-bis,  comma   1,   comunicano,   altresi',
          qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere
          e dei fonogrammi da loro utilizzati.  Presso  il  Ministero
          dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
          Direzione  generale  per  le  biblioteche,   gli   istituti
          culturali e il diritto d'autore, e'  costituita  una  banca
          dati delle ricerche condotte dalle  organizzazioni  di  cui
          all'articolo 69-bis, comma 1. 
              5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la
          ricerca  diligente,  svolta  dalle  organizzazioni  di  cui
          all'articolo  69-bis,  comma  1,  o  da  soggetto  da  loro
          incaricato, e'  conclusa  decorso  il  termine  di  novanta
          giorni dalla data di pubblicazione, su  un'apposita  pagina
          del sito del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
          e del turismo, dell'esito della consultazione  delle  fonti
          senza che la titolarita' sia stata rivendicata  da  alcuno.
          Il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo comunica all'organizzazione che  ha  effettuato  la
          ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da  parte  di
          uno o piu' titolari. 
              6. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis,  comma
          1, comunicano al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo gli utilizzi  delle  opere  orfane,
          anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri.  Il
          decreto di cui al  comma  2  puo'  prevedere  l'obbligo  di
          comunicazione di  ulteriori  informazioni  a  carico  delle
          organizzazioni. 
              7. Ove vi sia  piu'  di  un  titolare  dei  diritti  su
          un'opera o su un fonogramma e non tutti  i  titolari  siano
          stati individuati oppure,  anche  quando  individuati,  non
          siano  stati  rintracciati,  al  termine  di  una   ricerca
          diligente svolta ai sensi del presente articolo, l'opera  o
          il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e
          nei limiti delle autorizzazioni concesse dai  titolari  dei
          diritti identificati e rintracciati. 
              8. La ricerca diligente e' svolta  nello  Stato  membro
          dell'Unione europea di prima pubblicazione o,  in  caso  di
          mancata pubblicazione, di prima diffusione  dell'emissione.
          Per  le  opere  cinematografiche  o  audiovisive   il   cui
          produttore ha sede o  risiede  abitualmente  in  uno  Stato
          membro dell'Unione europea, la ricerca diligente e'  svolta
          nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia stabilita
          la sua sede principale o la  sua  abituale  residenza.  Nel
          caso di opere cinematografiche o audiovisive coprodotte  da
          produttori aventi sedi in Stati membri dell'Unione  europea
          diversi,  la  ricerca  diligente  deve  essere  svolta   in
          ciascuno degli Stati membri in questione. 
              9. Nel caso di cui all'articolo  69-ter,  comma  2,  la
          ricerca  diligente  e'  effettuata   nello   Stato   membro
          dell'Unione europea in cui  e'  stabilita  l'organizzazione
          che  ha  reso  l'opera  o   il   fonogramma   pubblicamente
          accessibile. 
              10. In tutti casi in cui la ricerca  e'  effettuata  in
          Italia, si  applicano  le  procedure  di  cui  al  presente
          articolo. Laddove la  ricerca  e'  effettuata  da  titolati
          soggetti italiani in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea,  la  ricerca  diligente  e'  svolta  seguendo   le
          procedure e consultando le fonti di informazione prescritte
          dalla legislazione nazionale di tale Stato membro. 
              11. Sono considerate orfane le  opere  e  i  fonogrammi
          gia' considerati opere orfane,  ai  sensi  della  direttiva
          2012/28/UE, in un altro Stato membro dell'Unione europea. 
              12. (abrogato). 
              13. Restano impregiudicate le disposizioni  in  materia
          di opere anonime o pseudonime. 
              14. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma
          1, conservano la documentazione relativa alle loro ricerche
          diligenti in modo che sia  disponibile  a  richiesta  degli
          interessati. 
              15. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
          del  turismo  trasmette  senza  indugio   all'Ufficio   per
          l'armonizzazione nel mercato interno per  la  registrazione
          nella banca dati online pubblicamente accessibile: 
                a) gli esiti delle ricerche diligenti  effettuate  ai
          sensi  del  presente  articolo  che   hanno   permesso   di
          concludere che un'opera o un  fonogramma  sono  considerati
          un'opera orfana; 
                b) l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere
          orfane conformemente alla presente legge; 
                c) qualsiasi modifica dello status  di  opera  orfana
          delle   opere   e   dei   fonogrammi    utilizzati    dalle
          organizzazioni; 
                d)   le   pertinenti   informazioni    di    contatto
          dell'organizzazione interessata.». 
              «Art. 80. - 1. Si  considerano  artisti  interpreti  ed
          artisti esecutori gli attori, i cantanti,  i  musicisti,  i
          ballerini e le altre  persone,  inclusi  i  doppiatori  che
          rappresentano, cantano, recitano, declamano o  eseguono  in
          qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di
          dominio pubblico. 
              2. Gli  artisti  interpreti  e  gli  artisti  esecutori
          hanno, indipendentemente dall'eventuale  retribuzione  loro
          spettante  per  le  prestazioni  artistiche  dal  vivo,  il
          diritto esclusivo di: 
                a) autorizzare la fissazione delle  loro  prestazioni
          artistiche; 
                b) autorizzare la riproduzione diretta  o  indiretta,
          temporanea o permanente, in  qualunque  modo  o  forma,  in
          tutto o in parte, della fissazione delle  loro  prestazioni
          artistiche; 
                c)  autorizzare  la  comunicazione  al  pubblico,  in
          qualsivoglia  forma  e  modo,  ivi  compresa  la  messa   a
          disposizione del pubblico  in  maniera  tale  che  ciascuno
          possa  avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento  scelti
          individualmente, delle proprie prestazioni  artistiche  dal
          vivo, nonche' la diffusione via etere  e  la  comunicazione
          via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno
          che  le  stesse  siano  rese  in  funzione  di   una   loro
          radiodiffusione o siano  gia'  oggetto  di  una  fissazione
          utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste  in
          un supporto fonografico,  qualora  essa  sia  utilizzata  a
          scopo di lucro, e'  riconosciuto  a  favore  degli  artisti
          interpreti o esecutori il compenso di cui all'articolo  73;
          qualora  non  sia  utilizzata  a   scopo   di   lucro,   e'
          riconosciuto a favore degli artisti interpreti o  esecutori
          interessati l'equo compenso di cui all'articolo 73-bis; 
                d) autorizzare la messa a disposizione  del  pubblico
          in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
          e nel  momento  scelti  individualmente,  delle  fissazioni
          delle  proprie  prestazioni  artistiche  e  delle  relative
          riproduzioni e, secondo apposite clausole contrattuali,  in
          caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi,
          di ottenere la corrispondente equa remunerazione,  adeguata
          e proporzionata, anche per il tramite  degli  organismi  di
          gestione   collettiva   e   delle   entita'   di   gestione
          indipendente; 
                e)  autorizzare  la  distribuzione  delle  fissazioni
          delle  loro  prestazioni  artistiche.  Il  diritto  non  si
          esaurisce nel territorio della Comunita' europea se non nel
          caso di prima vendita da parte del titolare del  diritto  o
          con il suo consenso in uno Stato membro; 
                f)  autorizzare  il  noleggio  o  il  prestito  delle
          fissazioni  delle  loro  prestazioni  artistiche  e   delle
          relative riproduzioni: l'artista  interprete  o  esecutore,
          anche in caso di cessione del diritto  di  noleggio  ad  un
          produttore di fonogrammi  o  di  opere  cinematografiche  o
          audiovisive  o  di  sequenze  di  immagini  in   movimento,
          conserva il diritto di ottenere un'equa  remunerazione  per
          il noleggio concluso dal produttore con terzi.  Ogni  patto
          contrario e' nullo. In difetto di  accordo  da  concludersi
          tra i soggetti interessati,  detto  compenso  e'  stabilito
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  secondo
          le procedure previste da apposito regolamento  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione. 
              3. I diritti di cui al comma  2,  lettera  c),  non  si
          esauriscono con alcun atto di  comunicazione  al  pubblico,
          ivi  compresi  gli  atti  di  messa  a   disposizione   del
          pubblico.» 
              Il testo dell'articolo 84 della legge 22  aprile  1941,
          n. 633, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 84 (In vigore dal 14 giugno  1997).  -  1.  Salva
          diversa volonta' delle parti, si presume  che  gli  artisti
          interpreti  ed  esecutori  abbiano  ceduto  i  diritti   di
          fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa  la
          comunicazione al  pubblico  via  satellite,  distribuzione,
          nonche'   il   diritto   di   autorizzare    il    noleggio
          contestualmente  alla  stipula   del   contratto   per   la
          produzione di  un'opera  cinematografica  o  audiovisiva  o
          sequenza di immagini in movimento. 
              2. Agli artisti interpreti ed esecutori che  nell'opera
          cinematografica e assimilata, ivi inclusa l'opera  teatrale
          trasmessa  sostengono  una  parte  di  notevole  importanza
          artistica, anche se di  artista  comprimario,  spetta,  per
          ciascuna   utilizzazione   dell'opera   cinematografica   e
          assimilata, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa a  mezzo
          della comunicazione al pubblico via etere, via cavo  e  via
          satellite un compenso adeguato  e  proporzionato  a  carico
          degli organismi di emissione. 
              3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
          e assimilate,  ivi  incluse  le  opere  teatrali  trasmesse
          diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo  80,
          comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed  esecutori,
          quali individuati nel comma 2, spetta un compenso  adeguato
          e proporzionato a carico di coloro che esercitano i diritti
          di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. 
              4. Il  compenso  previsto  dai  commi  2  e  3  non  e'
          rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra  i
          soggetti interessati, e' stabilito  dall'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure  previste
          da apposito regolamento da adottare entro  sessanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione.». 
              - Il Titolo II-ter della citata legge 22  aprile  1941,
          n.  633   reca:   «Misure   tecnologiche   di   protezione.
          Informazioni sul regime dei diritti». 
              - Il testo dell'articolo  107  della  citata  legge  22
          aprile 1941, n. 633, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 107. - I diritti di utilizzazione spettanti  agli
          autori delle opere dell'ingegno, nonche' i diritti connessi
          aventi carattere patrimoniale, possono  essere  acquistati,
          alienati o trasmessi in tutti i  modi  e  forme  consentiti
          dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute  in
          questo capo. 
          Gli autori, gli adattatori dei dialoghi,  i  direttori  del
          doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi  i
          doppiatori, che concedono  in  licenza  o  trasferiscono  i
          propri diritti esclusivi per  lo  sfruttamento  delle  loro
          opere o di  altri  materiali  protetti  hanno  il  diritto,
          direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva
          e le entita' di gestione indipendenti  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo  2017  n.  35  cui  abbiano  conferito
          apposito  mandato,   a   una   remunerazione   adeguata   e
          proporzionata al valore dei diritti concessi in  licenza  o
          trasferiti, nonche' commisurata ai ricavi che derivano  dal
          loro  sfruttamento,  anche   tenendo   conto,   in   quanto
          pertinenti, della particolarita' del settore di riferimento
          e dell'esistenza di accordi di  contrattazione  collettiva,
          fatto salvo  il  diritto  al  compenso  previsto  da  altre
          disposizioni di legge,  ivi  incluse  quelle  di  cui  agli
          articoli 46-bis e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a
          quanto  previsto  dal  presente  comma.  E'   ammessa   una
          remunerazione forfettaria per l'autore o  l'artista  quando
          il suo contributo all'opera o all'esecuzione  ha  carattere
          meramente accessorio e i costi delle operazioni di  calcolo
          sono sproporzionati allo scopo.».