Vimeo dovrà risarcire 8.5 milioni di Euro a Mediaset



Con la sentenza n. 693/2019 del 10 gennaio 2019, il Tribunale di Roma ha condannato la nota piattaforma statunitense Vimeo ad un risarcimento di 8.5 milioni di Euro nei confronti della RTI, società del Gruppo Mediaset, per aver consentito la condivisione e diffusione sul proprio portale di contenuti audiovisivi riproducenti programmi televisivi dell’emittente italiana.

Con la sentenza n. 693/2019 del 10 gennaio 2019, il Tribunale di Roma ha condannato la nota piattaforma statunitense Vimeo ad un risarcimento di 8.5 milioni di Euro nei confronti della RTI, società del Gruppo Mediaset, per aver consentito la condivisione e diffusione sul proprio portale di contenuti audiovisivi riproducenti programmi televisivi dell’emittente italiana.

Un aspetto di indubbio rilievo di tale decisione attiene alle indicazioni fornite dai Giudici di Roma in relazione alla responsabilità dell’Internet Service Provider (ISP).

La sentenza del Tribunale di Roma si sofferma , sulla distinzione tra hosting provider attivo e passivo, confermando i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

L’art. 14 della Direttiva 31/2000/CE, ed il D. lgs 70/2003, definisce il servizio di “hosting” come “memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio”.

L’Hosting è definito “passivo” laddove la sua funzione si esaurisce in uno spazio di upload automatico e non modificabile.
È invece “attivo” quando può intervenire sui contenuti dei singoli materiali caricati dagli utenti.
All’hosting attivo non si applicano le esenzioni di responsabilità previste dall’art. 14 della Direttiva 31/2000/CE e dall’art. 16 del Decreto attuativo 70/2003 previste invece per l’hosting passivo.

Pur non essendo presente un obbligo generalizzato di sorveglianza e di controllo preventivo di tutto il materiale immesso in rete dagli utenti, un’”hosting attivo” deve, ogni qual volta venga a conoscenza del contenuto illecito delle trasmissioni, attivarsi immediatamente per rimuovere tali contenuti o disabilitarne l’accesso.

Nella sentenza in commento la piattaforma “Vimeo” è stata considerata un “hosting attivo” in quanto proponente di un servizio “assimilabile a un servizio di video on demand

Il portale di Vimeo, fornendo agli utenti un motore di ricerca interno che consente di reperire i video di interesse attraverso l’inserimento del titolo dell’opera ricercata, permette anche di selezionare i contenuti in maniera più specifica utilizzando il dato temporale o il livello di popolarità del video, oppure attraverso i relativi collegamenti pubblicitari.

Il provider in questione, si legge nella sentenza, “svolge una complessa e sofisticata organizzazione di sfruttamento dei contenuti immessi in rete” che vengono catalogati, indicizzati e messi in correlazione tra loro.

Il sistema utilizzato da Vimeo non viene più considerato neutrale e risulta quindi  incompatibile con la figura dell’hosting passivo, in quanto i mezzi tecnologici utilizzati sono idonei a conferirgli la conoscenza e il controllo dei dati immessi dagli utenti.

Dato il ruolo svolto la piattafroma “Vimeo” diventa pertanto responsabile dei contenuti immessi dagli utenti

Ancora più rilevanti appaiono le indagini compiute dal CTU con riferimento alle due principali modalità tecniche idonee ad identificare nello specifico i video pubblicati in violazione dei diritti d’autore: modalità entrambe basate sulla tecnica del c.d. video fingerprinting.

Il CTU infatti ha accertato che la stessa Vimeo aveva adottato, nel corso dell’anno 2014, il sistema “Copyright Match” con la collaborazione di Audible Magie, al fine di identificare i video contenenti musica soggetta a copyright, precisando che la tecnica adottata per gli audio avrebbe agevolmente consentito anche l’analisi dei contenuti video e concludendo che il c.d. video fingerprinting “costituiva all’epoca dei fatti (e continua ad esserlo tuttora), la tecnica più efficace ed efficiente per il controllo sia preventivo (ex-ante, cioè effettuato prima della pubblicazione dei video) sia successivo (ex-post, cioè effettuabile anche dopo la pubblicazione dei video) dei contenuti da pubblicare o pubblicati ed alle cui risultanze subordinare la stessa pubblicazione e/ o la permanenza on-line del contenuto audiovisivo considerato. Questa tecnica era disponibile, e quindi potenzialmente utilizzabile da parte di Vimeo, già all’epoca dei fatti“.

Per quanto accertato dal CTU, afferma il tribunale romano, deve dunque affermarsi che sarebbe stato ragionevole attendersi da parte di Vimeo un comportamento diligente idoneo a sollecitare la necessaria attività di verifica e controllo, al fine di individuare – quanto meno – ex post gli specifici contenuti audiovisivi illecitamente diffusi sul suo portale, a seguito della adeguata segnalazione dei medesimi contenuti da parte di RTI attraverso la diffida stragiudiziale e le relazioni tecniche di parte depositate nel corso del giudizio.

Pertanto, oltre al lauto risarcimento nei confronti di RTI, il Tribunale di Roma ha condannato Vimeo non solo a rimuovere dalla propria piattaforma tutti i contenuti privi di autorizzazione, ma anche ad impedire futuri caricamenti da parte degli utenti di tali video.