La liberalizzazione dei diritti connessi

I diritti connessi sono dei diritti collegati al diritto d’autore che sorgono nel momento in cui l’opera musicale viene registrata divenendo un fonogramma.

Il fonogramma (nel gergo tecnico anche denominato “master”), oggetto della tutela autoriale, rappresenta la registrazione, o meglio la prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni, intesa quale bene immateriale incorporata in un supporto.

La durata dei diritti connessi è pari a 70 anni dalla pubblicazione del fonogramma: in assenza di pubblicazione, la durata sarà uguale a 50 anni decorrenti dalla fissazione.

Questi diritti appartengono ad alcune specifiche categorie di soggetti quali:

produttore di fonogrammi: il soggetto che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione di un’esecuzione musicale (di solito case o etichette discografiche);

artisti interpreti ed esecutori: ossia i cantanti ed i musicisti che eseguono una composizione.

La legge sul diritto d’autore (l.633/1941) attribuisce tipologie di diritti connessi differenti a tali ordini di soggetti.
Ai sensi dell’art. 72 della suddetta legge, il produttore di fonogrammi ha diritto esclusivo di autorizzare:

  1. la riproduzione dei suoi fonogrammi;
  2. la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi;
  3. il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi;
  4. la comunicazione al pubblico dei suoi fonogrammi.

Agli artisti interpreti ed esecutori spetta, invece, il diritto di autorizzare:

  1. la fissazione delle loro prestazioni;
  2. la riproduzione della fissazione delle loro prestazioni;
  3. la comunicazione al pubblico delle proprie prestazioni artistiche;
  4. il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche.

Sia i produttori che gli artisti interpreti ed esecutori che hanno partecipato all’incisione del fonogramma hanno diritto ad un compenso per ogni sua utilizzazione (si pensi alla trasmissione in radio o in televisione, all’utilizzo quale colonna sonora di un film o serie tv, alla diffusione in una discoteca, ristorante o qualsivoglia esercizio pubblico).

Le disposizioni relative alla riscossione dei compensi sui diritti connessi sono contenute nell’art. 73 l.d.a. (l. 633/1941) che è stato di recente modificato dalla nuova Legge sulla Concorrenza del 4 agosto 2017 n.124 in materia di diritti connessi al diritto d’autore per la riproduzione in pubblico di opere musicali.

In passato, infatti, l’esercizio dei diritti “connessi” all’utilizzo dell’opera musicale (diritti di sfruttamento economico del brano derivanti dalla sua diffusione al pubblico) spettava esclusivamente al produttore, salvo l’obbligo di ripartire con gli interpreti ed esecutori il compenso che risultava dall’esercizio di tali diritti.

L’attuale formulazione dell’art. 73 l.d.a. prevede, invece, che: «il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori…”.

Inoltre, il nuovo comma 2-bis dell’art. 73, novellato dalla Legge sulla Concorrenza, ha chiarito che si tratta di diritti indisponibili, in quanto gli artisti interpreti ed esecutori non possono né rinunciarvi, né cederli a terzi stabilendo che il compenso dovuto agli artisti «non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».

Con la nuova norma viene, dunque, sostanzialmente rimodulata la disciplina dei diritti “connessi”, interrompendo il monopolio di cui prima godeva il produttore di fonogrammi ed eliminando i limiti alla concorrenza tra gli operatori del settore.

COME SI RISCUOTONO I PROVENTI LEGATI AI DIRITTI CONNESSI?

La liberalizzazione nell’ambito della contrattazione dei diritti connessi ha interessato anche l’attività delle collecting societies che rappresentano gli artisti cui è attribuita piena facoltà di riscuotere i compensi dovuti per l’utilizzazione dei fonogrammi senza che sia più necessaria l’intermediazione del discografico.

ARTICOLO A CURA DI CAMILLA MAROTTA