reati informatici

Stalking, cyberstalking e codice rosso: cosa c’è da sapere?

Lo stalking è una condotta persecutoria perpetrata attraverso messaggi, e-mail, telefonate, pedinamenti e con ogni altro mezzo idoneo a minare la serenità della vittima. Nei casi più gravi lo stalking induce la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita.

Il cyberstalking è una condotta persecutoria perpetrata mediante i social network o i servizi di messaggistica online (per i reati online, leggi anche qui)

Proprio con lo sviluppo dei social network e dei servizi di messagistica, sono aumentati i casi di cyberstalking.

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Occorre precisare che lo stalking è un reato severamente punito dalla legge. L’art. 612 bis del codice penale, infatti, prevede la pena della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. Se la vittima è un partner o un ex partner la pena è aumentata. L’aumento di pena è previsto anche in caso di cyberstalking.

Lo stalking (anche nella sua variante “cyberstalking”) è inserito nell’elenco dei reati cosiddetti a “codice rosso“. Parliamo di reati per i quali i protocolli di intervento a protezione della vittima sono molto più celeri (qui il testo della norma sul codice rosso ).

La giurisprudenza ha anche specificato che una condotta persecutoria non deve per forza avere il carattere dell’abitualità, essendo sufficiente la reiterazione delle condotte di stalking o cyberstalking, anche in un breve arco temporale, purché idonee a minare la serenità della vittima.

Se sei vittima di stalking o cyberstalking, oppure se temi di essere stato denunciato per questi reati previsti dal codice rosso, non esitare a contattare lo studio legale Difesa d’Autore per avere un primo contatto di orientamento legale