Deepfake: la legge danese e il marchio vocale di Meloni a confronto
La Danimarca dà a tutti un diritto d’autore su volto e voce, con rimozione e risarcimento ma senza carcere. Meloni ha depositato la voce come marchio. Cosa protegge davvero ciascuna strada.
La Danimarca ha presentato l’8 ottobre 2026 una legge che dà a ogni persona, anche straniera, un diritto d’autore sul proprio volto, sulla propria voce e sui propri movimenti, con rimozione dei deepfake e risarcimento ma senza carcere. Tre giorni prima Giorgia Meloni aveva depositato la propria voce come marchio sonoro all’EUIPO: uno strumento che protegge solo quella frase, con quella voce, negli usi commerciali, e non ferma un clone che dice altro. Lo abbiamo detto a Fanpage il 6 ottobre, il giorno dopo il deposito: una boutade comunicativa, utile come deterrente, non una difesa contro i deepfake. In Italia, contro i deepfake, servono il reato dell’articolo 612-quater del codice penale, il diritto all’immagine e il GDPR.
In breve
- Danimarca: diritto sull’imitazione digitale per tutte le persone fisiche, rimozione e risarcimento, nessuna sanzione penale, in vigore dal 1° gennaio 2027 se approvata
- Italia: dal 10 ottobre 2025 diffondere un deepfake lesivo è reato, con reclusione da uno a cinque anni (art. 612-quater c.p.)
- Marchio sonoro di Meloni: tutela commerciale della sola traccia audio depositata, nelle classi 9, 41 e 45
Cosa prevede la legge danese sui deepfake
Il disegno di legge L 49, presentato al Folketing dalla ministra della cultura Zenia Stampe, modifica la legge danese sul diritto d’autore con un nuovo articolo 73a: vietato rendere disponibili al pubblico imitazioni digitali realistiche dell’aspetto, della voce o dei movimenti di una persona senza il suo consenso. Un articolo parallelo, il 65a, protegge artisti e interpreti dalle imitazioni digitali delle loro esecuzioni, pensando ai musicisti e ai doppiatori la cui voce viene clonata per produrre brani mai cantati.
Il diritto dura fino a cinquant’anni dopo la morte e spetta a qualunque persona fisica, non ai soli cittadini danesi: chiunque venga imitato in un contenuto diffuso in Danimarca può farlo valere. L’onere della prova è invertito, perché chi pubblica l’imitazione deve dimostrare di avere il consenso. Il testo esclude espressamente le sanzioni penali e punta sui rimedi civili: il giudice può ordinare la rimozione dal mezzo su cui il contenuto appare e la vittima ha diritto al risarcimento del danno economico e di quello non economico. La ministra ha spiegato che l’obiettivo è ottenere dalle piattaforme la rimozione rapida dei contenuti manipolati, come riferisce Euronews.
Satira, parodia, caricatura e critica del potere restano libere, con un limite: l’eccezione non copre la disinformazione che può mettere concretamente in pericolo diritti o interessi rilevanti di altri, e nei video la natura satirica deve risultare sia dalle immagini sia dall’audio. L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2027, se il parlamento approva.
Cosa protegge il marchio sonoro di Meloni
Il 5 ottobre è stata depositata all’EUIPO, a nome di Giorgia Meloni, la domanda di marchio sonoro costituita dalla frase “Io sono Giorgia Meloni”, pronunciata dalla presidente del Consiglio e ripetuta due volte, per le classi 9, 41 e 45. La domanda è in esame. Lo stesso studio di consulenza aveva registrato le voci di Luca Ward e di Giusy Ferreri, di cui abbiamo scritto a proposito del primo marchio vocale europeo, e negli Stati Uniti Taylor Swift ha depositato nella primavera del 2026 le frasi “Hey, it’s Taylor Swift” e “Hey, it’s Taylor” registrate con la sua voce.
Un marchio protegge un segno distintivo usato in commercio per determinati prodotti o servizi. Il marchio sonoro registra solamente quella traccia audio: quelle parole, quel timbro, quell’intonazione. Un deepfake che fa dire a quella voce parole diverse resta fuori dalla tutela, e basta riformulare la frase per non violarlo. Soprattutto, il marchio è uno strumento di proprietà industriale, mentre i diritti che si applicano a un deepfake sono quelli della personalità e della privacy. Il deposito funziona come deterrente verso chi conosce poco la materia e come segnale pubblico, ma contro un video falso non aggiunge nulla a quello che la legge già prevede.
Quali tutele contro i deepfake esistono già in Italia
In Italia questi strumenti esistono già. Dal 10 ottobre 2025 la diffusione senza consenso di immagini, video o voci alterati con l’intelligenza artificiale, idonei a ingannare sulla loro genuinità e lesivi, è un reato autonomo (articolo 612-quater del codice penale, introdotto dalla legge 132/2025) punito con la reclusione da uno a cinque anni. L’immagine è tutelata dall’articolo 10 del codice civile e dagli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d’autore, la voce è riconosciuta dalla giurisprudenza come attributo dell’identità personale, ed entrambe sono dati biometrici ai sensi del GDPR, con il Garante che può ordinare il blocco d’urgenza dei contenuti. Il Digital Services Act obbliga le piattaforme a rimuovere i contenuti illeciti segnalati in modo circostanziato. Ne abbiamo fatto una guida completa nell’articolo Deepfake: cosa dice la legge italiana e come difendersi.
La differenza con la Danimarca sta nel metodo. L’Italia ha scelto la via penale, che richiede una querela entro tre mesi, un procedimento e la prova del danno ingiusto, e affida la rimozione a strumenti sparsi tra codice civile, privacy e regole europee. La Danimarca costruisce un unico diritto, lo mette in capo a tutti, inverte l’onere della prova sul consenso e punta direttamente alla rimozione e al risarcimento. Per chi subisce un deepfake la seconda strada è più rapida; per chi lo produce, la prima è più minacciosa. Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, che dal 2 agosto 2026 impone di etichettare i contenuti generati artificialmente, aggiunge uno strato comune a entrambi i paesi.
Perché Meloni sarebbe più protetta in Danimarca
Il confronto porta a un paradosso: Meloni sarebbe più protetta in Danimarca che con il proprio marchio. Il motivo è nel testo della legge danese, che estende il diritto a qualunque persona fisica a prescindere dalla nazionalità. Un deepfake della presidente del Consiglio diffuso in Danimarca ricadrebbe nel nuovo articolo 73a, con rimozione e risarcimento, senza bisogno di alcun deposito. Il marchio sonoro, invece, la protegge solo da chi usasse commercialmente quella frase con quella voce. Per questo, a chi ci chiede se registrare la propria voce, rispondiamo che può avere senso per un artista o un professionista che la sfrutta commercialmente, come doppiatori e cantanti, mentre per difendersi dai deepfake gli strumenti sono altri e già disponibili.
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