Videocamere di sorveglianza e privacy personale

L’installazione di videocamere di sorveglianza è un mezzo comunemente utilizzato in molteplici contesti al fine di garantire la sicurezza di beni e persone.
Tuttavia, l’utilizzo di questo sistema comporta anche una serie di rischi relativamente alla privacy personale, a causa della grande quantità di dati raccolti tramite le registrazioni attive H24.

Il GDPR predispone, infatti, alcune regole necessarie per garantire il rispetto della privacy dei soggetti interessati.
Nel dettaglio, la materia della videosorveglianza è caratterizzata dalla particolarità della doppia informativa poichè all’informativa completa, resa conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016, si aggiunge la presenza di un’informativa minima (il cartello “Area videosorvegliata”), come già prevista dall’abrogato art. 13 comma 3 del vecchio Codice Privacy.
Ai sensi del punto 3.1 del Provvedimento Generale dell’8 aprile 2010 del Garante Privacy, l’informativa minima:
– deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
– deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
– può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Per conoscere gli elementi fondamentali di un’informativa privacy completa puoi leggere il mio precedente articolo sul tema

L’informativa privacy: i diritti dell’interessato al trattamento dati

Inoltre, l’uso di un sistema di videocamere di sorveglianza è subordinato al rispetto di adeguate misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
Le misure di sicurezza da adottare sono previste dall’art. 32 del GDPR il cui testo è visionabile qui:

Installazione di videocamere di sorveglianza nei luoghi di lavoro

Ancor più delicata e complessa è la disciplina della videosorveglianza applicata ai luoghi di lavoro che, per essere ammessa, deve risultare subordinata alle seguenti motivazioni:
– esigenze organizzative e produttive: es. il controllo della qualità produttiva attraverso i video;
– esigenze di sicurezza sul lavoro: es. lavoratori che operano in luoghi isolati;
– tutela del patrimonio aziendale: es. presenza di componenti o materiale di alto valore.

La materia richiederebbe una ben più ampia trattazione, tuttavia, ecco alcune linee guida da seguire per non incorrere in pesanti sanzioni come previste dall’art.83 del GDPR.
Innanzitutto, occorre sapere che prima di installare un impianto di videosorveglianza è necessario sottoscrivere un accordo sindacale oppure ottenere l’autorizzazione dell’ITL o dell’INL.
In aggiunta alle suddette autorizzazioni bisogna fornire anche l’informativa sulla privacy al dipendente, che ha carattere necessario.
Soggette ad autorizzazione devono essere tutte le telecamere che si vogliono installare, anche quelle poste fuori l’azienda poiché l’autorizzazione riguarda anche quei luoghi in cui i lavoratori si trovano momentaneamente o di passaggio.
Infine, si precisa che è possibile riprendere i lavoratori purché ciò avvenga in via incidentale e occasionalmente. Inquadrare direttamente il dipendente si può, ma solo se esistono delle ragioni che lo giustificano, come per esempio la tutela della sicurezza sul lavoro.

Articolo a cura della Dott.ssa Camilla Marotta